n. 196 ORDINANZA 3 - 17 luglio 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) promosso dal Tribunale ordinario di Monza nel procedimento vertente tra I.N. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed altro, con ordinanza del 9 marzo 2011 iscritta al n. 241 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2011. Visti gli atti di costituzione di I.N. e dell'INPS nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 giugno 2013 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi gli avvocati Gigliola Mazza Ricci per I.N., Antonietta Coretti per l'INPS e l'avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che, con ordinanza del 9 marzo 2011, il Tribunale ordinario di Monza ha sollevato, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), «nella parte in cui subordina la concessione dell' "assegno per nuclei familiari con almeno tre figli" al requisito della cittadinanza italiana o comunitaria o, in subordine, nella parte in cui esclude dalla concessione del beneficio gli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (per brevita' "carta di soggiorno")»;

che il giudice a quo premette di essere stato investito, in sede cautelare, del ricorso con il quale persona extracomunitaria ha presentato domanda per l'ottenimento della condanna del Comune di Desio e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al pagamento dell'assegno per nucleo familiare con tre o piu' figli minori previsto dalla disposizione denunciata, previa eventuale sua disapplicazione o rimessione alla Corte costituzionale della relativa questione di legittimita' costituzionale;

che l'ordinanza di rimessione, dopo una diffusa rievocazione dei rapporti esistenti tra normativa nazionale, convenzionale e comunitaria e dopo un'analisi altrettanto diffusa della varieta' delle situazioni generate - relativamente al diritto interno - dalla tipologia delle diverse fonti comunitarie, esclude che la problematica posta dal ricorso possa essere affrontata e risolta attraverso un'interpretazione adeguatrice;

che, infatti, tanto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) quanto il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) - in tema di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo -, attribuendo al legislatore poteri di deroga rispetto alla estensione agli stranieri di determinate provvidenze, consentirebbero «una interpretazione restrittiva della nozione di discriminazione» quale delineata dalla citata direttiva 2000/43/CE nonche' dalla direttiva 2003/109/CE...

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