Ordinanza Interlocutoria Nº 11879 della Corte Suprema di Cassazione, 06-05-2019

Presiding JudgeIACOBELLIS MARCELLO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:11879CIV
Court Rule Number11879
Date06 Maggio 2019
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 16830-2018 proposto da:
AGIN1,1A DiLLi
1N1RATI, 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in RONIA,
VIA 1)1',I
PORTOG
III S1 12, presso l'AVVOCATURA G1',Nr.RA1,1;. D1'.14,0
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
GRUPPO INIMOBILLARP,
KAISKR SRI „ in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RON1A,
PIAZZA CR \TI 20, presso lo studio dell'avvocato 1,U IG
$ABAT1N l, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3560/7/2(117 della CO I NIISSI ON
TRIBUTARIA RI
di BARI, depositata il 04/12/2017;
Civile Ord. Sez. 6 Num. 11879 Anno 2019
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO
Data pubblicazione: 06/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/()4/21119 dal Consigliere Rclatorc Dott. 1,0Rl',NZO
1)1
,
.1,1,1 PRISC011
FATTI DI CAUSA
Rilevato che la società contribuente Gruppo Immobiliare
Kaiser s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento che trovava
fondamento nelle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza
nei confronti della predetta società e della Standard Oil
Cassetta s.r.I., all'esito delle quali, sulla presunzione che
alcune movimentazioni finanziarie intercorse tra le compagini
societarie, facenti capo allo stesso soggetto imprenditoriale,
rappresentassero altrettante operazioni commerciali imponibili
non dichiarate, l'Agenzia accertava un maggior imponibile;
che la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il
ricorso;
che la Commissione Tributaria Regionale rigettava
l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo che l'eventuale
utilizzo di un mercato parallelo dei prodotti petroliferi non
appare suffragato dalle constatate irregolarità contabili inerenti
gli intercorsi scambi finanziari; inoltre la presunzione che la
mancata registrazione contabile dei trasferimenti finanziari fra
società possano occultare movimentazioni di merce tra le
stesse società non trova alcun ragionevole supporto attesa la
struttura organizzativa delle imprese prive di depositi e la
difficoltà finanziaria di cui alcune di esse hanno sofferto,
provata dalla documentazione bancaria prodotta;
che l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un
unico motivo di ricorso, mentre il Gruppo Immobiliare Kaiser
s.r.l. si costituiva con controricorso, chiedendo il rigetto del
ricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ric. 2018 n. 16830 sez. MT - ud. 10-04-2019
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Considerato:
che con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione
all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle
entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del
d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972
nonché dell'art. 2697 cod. civ. in quanto le due società
contribuenti, sebbene riconducibili ad un'unica persona fisica
Cassetta Mario, non costituiscono un gruppo societario
giuridicamente rilevante e dunque non trova applicazione nei
loro confronti l'istituto dei finanziamenti infragruppo previsto
dalla legge, mentre la CTR ha ritenuto che le risultanze degli
accertamenti bancari costituiscano delle mere presunzioni
semplici da integrare
aliunde
da parte dell'Ufficio, quando
invece l'art. 32 cit. stabilisce una forma di presunzione legale
di corrispondenza tra movimenti bancari (sia prelevamenti che
versamenti) e ricavi che spetta al contribuente superare
mediante puntuali giustificazioni.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della
questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda
opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta
sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis,
comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910),
e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della
sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 apri 2019.
Il Pre idente
Marce to acobellis
Massi,
Ric 2018 n. 16830 sez. MT - ud. 10-04-2019
-3-
DEPOS!TATO IN CANCELL.LCA
oggi
0
6 MAG 2919
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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