n. 296 ORDINANZA 2 - 6 dicembre 2013 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito del provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova adottato il 12 dicembre 2012, promosso dal Giudice istruttore del Tribunale di Padova, sezione distaccata di Cittadella, con ricorso depositato in cancelleria il 26 luglio 2013 ed iscritto al n. 9 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2013, fase di ammissibilita'. Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2013 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo. Ritenuto che, con ordinanza dell'11 giugno 2013, depositata nella cancelleria della Corte costituzionale in data 26 luglio 2013, il Giudice istruttore del Tribunale di Padova, sezione distaccata di Cittadella, nell'ambito del procedimento civile n. 801 del 2012, ha promosso conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato in relazione al provvedimento adottato, in data 12 dicembre 2012, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova, nel procedimento penale n. 3782 del 2011, con il quale quest'ultimo, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), accogliendo l'istanza della parte convenuta nel procedimento civile n. 801 del 2012, ha disposto - per la durata di trecento giorni a far data dalla presentazione dell'istanza all'ufficio del pubblico ministero (avvenuta in data 11 dicembre 2012) - la sospensione dei termini di prescrizione e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, relativi al detto procedimento civile;

che il Giudice istruttore di tale procedimento riferisce che la difesa della societa' convenuta, con istanza formulata nella comparsa di costituzione, ha chiesto la sospensione di tutti i termini processuali alla luce del disposto dell'art. 20, comma 3, della legge n. 44 del 1999, deducendo che detta societa' e' stata vittima del reato di usura nel periodo compreso tra ottobre 2009 e dicembre 2010, come risulta documentato dalla richiesta di rinvio a giudizio del 28 giugno 2012, a firma del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova;

che, all'udienza del 16 ottobre 2012, il precedente Giudice istruttore, dopo aver rigettato l'istanza di sospensione, secondo una interpretazione della norma invocata dalla parte alla luce della sentenza n. 457 del 2005 della Corte costituzionale, ha concesso i termini di cui all'art. 183, sesto comma, del codice di procedura civile, rinviando per la decisione sull'ammissibilita' dei mezzi istruttori all'udienza dell'11 giugno 2013;

che, a seguito di tale rigetto, il nuovo difensore della convenuta, costituitosi dopo la revoca del mandato al precedente procuratore, ha reiterato l'istanza di sospensione dei termini processuali, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 44 del 1999, presentandola direttamente al pubblico ministero...

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