ORDINANZA COLLEGIALE Nº 201905399 di Consiglio di Stato, 09-05-2019

Presiding JudgeMARUOTTI LUIGI
Published date30 Luglio 2019
Date09 Maggio 2019
Court Rule Number201905399
Pubblicato il 30/07/2019N. 06235/2017 REG.RIC.

N. 05399/2019 REG.PROV.COLL.

N. 06235/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL'ADUNANZA PLENARIA

sul ricorso numero di registro generale 6235 del 2017, proposto dai signori Liliana Fiorino, Matrona Iannotta e Francesco Sibiano, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Marco Di Somma, domiciliati, ex art. 25 cpa, presso la Segreteria della Sezione, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13 e con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;


contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti ex O.P.C.M. 2425/96, nonché il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
la Fibe s.p.a., in proprio e quale incorporante la Fibe Campania s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Ennio Magrì e Benedetto Giovanni Carbone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ennio Magrì in Roma, via Guido d'Arezzo, n. 18;
la Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio,

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Prima, n. 2700 del 22 febbraio 2017.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti ex O.P.C.M. 2425/96, del Ministero dell'Interno e della Fibe S.p.A.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2019 il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’avvocato Antonio Marco Di Somma, l’avvocato Fabrizio Marangi, su delega dell’avvocato Ennio Magrì, e l’avvocato dello Stato Paolo Marchini;


1. Gli odierni appellanti hanno proposto ricorso al T.a.r. per la declaratoria dell’illegittimità dell’occupazione ultraquinquennale dei suoli di loro proprietà - effettuata al fine di realizzare un impianto per la produzione del combustibile derivato da rifiuti (CDR) presso il Comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) - nonché per la condanna delle Amministrazioni alla restituzione del terreno di cui è causa, oltre al risarcimento del danno per l’occupazione e per il mancato utilizzo del terreno dalla data dell’occupazione alla data della restituzione, secondo il valore edificatorio del terreno, nonché al risarcimento dei danni morali da quantificarsi in via equitativa.

In via subordinata, nel caso in cui non fosse possibile procedere alla restituzione del terreno, i signori Forino, Iannotta e Sibiano hanno chiesto il pagamento di una somma pari al valore attuale del terreno secondo la sua natura edificatoria, nonché tutti i danni come sopra individuati.

In via ulteriormente subordinata, gli interessati hanno chiesto il pagamento di una indennità pari al valore venale del terreno, secondo i criteri di cui al d.P.R. n. 327 del 2001.

Il T.a.r. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Prima, con la sentenza n. 2700 del 22 febbraio 2017, ha disposto l’estromissione dal giudizio della F.I.B.E. s.p.a. ed ha accolto il ricorso, nei sensi di cui in motivazione.

In particolare, il giudice di primo grado ha innanzitutto rilevato, all’esito dell’istruttoria disposta, che non è possibile escludere, in relazione allo stato dei luoghi, l’astratta possibilità di una riduzione in pristino, seppure parziale, delle aree interessate dai lavori di realizzazione degli impianti in questione, per cui “l’amministrazione chiamata a far venire meno l’occupazione illegittima, potrà eventualmente valutare la possibilità di procedere a una parziale restituzione delle aree oggetto di controversia”.

Il TAR ha poi accolto il ricorso nei termini che seguono:

- l’occupazione delle aree di proprietà dei ricorrenti deve essere dichiarata illegittima, a causa della mancata adozione del decreto di esproprio a conclusione della procedura espropriativa avviata;

- la Provincia Caserta è il soggetto cui compete la manifestazione di volontà in ordine all’acquisizione o alla restituzione (ove possibile) delle aree per cui è causa;

- qualora opti per l’acquisizione, ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, la citata amministrazione è tenuta a corrispondere ai ricorrenti le conseguenti poste risarcitorie, nella misura stabilita dal predetto articolo e tenendo conto della natura agricola dei suoli;

- il provvedimento dovrà essere adottato dall’Ente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della sentenza.

Non risulta che la Provincia di Caserta abbia emanato il provvedimento.

I signori Forino, Iannotta e Sibiano hanno proposto il presente appello, articolando i seguenti motivi di doglianza:

Legittimazione passiva della FIBE Campania s.p.a., del Commissario di Governo p.t. della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno e della Provincia di Caserta. Solidarietà loro anche circa il ristoro dei danni a favore dei signori Forino, Iannotta e Sibiano.

La sentenza impugnata avrebbe errato nella parte in cui ha indicato quale parte obbligata al pagamento dei...

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