ORDINANZA COLLEGIALE Nº 201800690 di TAR Molise, 21-11-2018

Presiding JudgeSILVESTRI SILVIO IGNAZIO
Date21 Novembre 2018
Published date07 Dicembre 2018
Court Rule Number201800690
CourtTribunale Amministrativo Regionale Molisano (Italia)
Pubblicato il 07/12/2018N. 00138/2018 REG.RIC.

N. 00690/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00138/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 138 del 2018, proposto dai sigg.ri Luca Di Franco, Claudio Di Matteo, Emilio Di Stefano, Antonio Di Viesti e Daniele Gentile, rappresentati e difesi dagli avvocati Emanuela Mazzola e Vittorio Angiolini, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia,


contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi Ministri p. t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliatiin Campobasso, via Garibaldi, n. 124;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare

dei seguenti atti: 1) il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Corpo forestale dello Stato, Ispettorato Generale, a firma del Capo del Corpo forestale dello Stato, n. 81279 del 31.10.2016, pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo forestale dello Stato in data 07.11.2016, con il quale gli odierni ricorrenti sono stati assegnati all'Arma dei Carabinieri a decorrere dal 01.01.2017; 2) tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi ai provvedimenti impugnati; con contestuale istanza di delibazione della questione di legittimità costituzionale - sollevata espressamente col ricorso - dell'art. 8 della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui delega il Governo a prevedere con decreto legislativo la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e il suo eventuale assorbimento in altra Forza di polizia previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata, e degli artt. 1, 2 e da 7 a 20 del D.Lgs. n. 177 del 2016, per violazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 23, 35, 52, 76, 97, 117, co. 4, 118 e 120 Cost., ritenendosi la questione di legittimità rilevante e non manifestamente infondata; nonché per l'annullamento dei decreti di inquadramento e attribuzione del grado militare;


Visti il ricorso in riassunzione, i relativi allegati e le successive memorie dei ricorrenti;

Visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria difensiva di Ministero della Difesa e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2018 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


I – I ricorrenti sono 5 dei 274 funzionari e operatori del Corpo Forestale dello Stato che si erano rivolti al T.a.r. Lazio per impugnare gli atti indicati in epigrafe (n.r.g. 13726/2016). Il detto T.a.r. – sezione II-ter, con ordinanza n. 3491/2018, pubblicata in data 29.3.2018, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a conoscere la controversia con riferimento a una folta aliquota degli originari 274 ricorrenti, indicando i Tribunali territorialmente competenti, sulla base del criterio della sede di servizio al momento della proposizione del ricorso.

Con atto notificato il 21.4.2018 e depositato il 25.4.2018, i cinque ricorrenti, aventi sede di servizio nel Molise, riassumono il ricorso dinanzi a questo T.a.r., per chiedere l’annullamento, per quanto di interesse, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a firma del Capo del Corpo forestale dello Stato, n. 81279 del 31.10.2016, pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo forestale dello Stato, in data 7.11.2016, con il quale i ricorrenti stessi sono stati assegnati all'Arma dei Carabinieri a decorrere dal 1°.1.2017, nonché per l'annullamento dei decreti di inquadramento e attribuzione di grado militare, proponendo contestuale istanza di delibazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 124/2015, nella parte in cui delega il Governo a prevedere con decreto legislativo la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e il suo eventuale assorbimento in altra Forza di polizia previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata, nonché degli artt. 1, 2, 7 - 20 del D.Lgs. n. 177 del 2016, per violazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 23, 35, 52, 76, 97, 117, co. 4, 118 e 120 Cost., ritenendo la questione di legittimità rilevante e non manifestamente infondata.

I ricorrenti deducono i seguenti motivi di diritto: 1) illegittimità derivata, violazione degli artt. 5, 97, 117, co. 4, 118 e 120 Cost.; 2) violazione degli art. 3, 23, 52, 76 e 77 Cost., illegittimità derivata, violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4 e 35 Cost.; 3) illegittimità derivata, violazione e falsa applicazione degli artt. 76 e 77 Cost.; 4) illegittimità del provvedimento impugnato, violazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 177/2016, violazione della legge n. 241/1990, vizio d‘istruttoria, vizio di motivazione.

Con successiva memoria, i ricorrenti ribadiscono e precisano le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituiscono i Ministeri intimati, chiedendo – anche con successiva memoria - la reiezione del ricorso, perché inammissibile e infondato. Confutano i dedotti profili di incostituzionalità della legge.

All’udienza del 21 novembre 2018, la causa è introitata per la decisione.

II – Preliminarmente, il rimettente rileva la propria competenza e giurisdizione, attenendo la causa a una questione riguardante la materia del pubblico impiego non privatizzato (T.A.R. Roma, sez. II, 22 settembre 2016 n. 9889) e potendosi applicare, ai fini della competenza, il criterio della sede di servizio, essendo stato impugnato, in parte qua e nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, un atto plurimo (cfr.: T.A.R. Genova sez. I 26 febbraio 2015 n. 237; e nella specie T.A.R. Roma, ord. 21 giugno 2017 n. 7212; Consiglio di Stato, ord. n. 3885 del 3 agosto 2017).

Sempre in via preliminare, si rileva che la mancata scelta dei ricorrenti di transitare ad altra Amministrazione civile, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 177/2016, non equivale ad acquiescenza al trasferimento nei ruoli dell’Arma dei Carabinieri, significando al più la volontà di non uscire dal comparto-sicurezza.

Ancora in via preliminare, ad avviso del Collegio, trattandosi dell’impugnazione di un atto plurimo, non appare necessaria la notifica ad un controinteressato, atteso che l’impugnazione deve intendersi, come evidenziato, in parte qua e nei limiti del proprio interesse. Ad ogni buon conto, la rimessione della questione di costituzionalità è da ritenersi come incidente del processo che non influisce sull’eventuale litisconsorzio.

III - I provvedimenti impugnati sono meramente esecutivi del D.Lgs. n. 177/2016, e più in...

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