ORDINANZA COLLEGIALE Nº 201603673 di Consiglio di Stato, 12-05-2016

Presiding JudgeSEVERINI GIUSEPPE
Date12 Maggio 2016
Court Rule Number201603673
Published date23 Agosto 2016
Pubblicato il 23/08/2016N. 10641/2015 REG.RIC.

N. 03673/2016 REG.PROV.COLL.

N. 10641/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10641 del 2015, proposto da Giorgia MELONI, Guido CROSETTO, Sergio Antonio BERLATO, Carlo FIDANZA, Cristiano ALLAM Magdi, Marco SCURRIA, Pasquale MAIETTA, Giovanni ALEMANNO, Antonio IANNONE, Sandro PAPPALARDO, Marco MARSILIO, Salvatore SIRIGU, Paola FRASSINETTI, Raffaele SPERANZON, Maurizio DELLI CARRI e Etelwardo SIGISMONDI, rappresentati e difesi dagli avvocati Federico Tedeschini, Elisabetta Rampelli e Fabiana Seghini, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7


contro

Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

nei confronti di

Forza Italia, Alberto CIRIO, Remo SERNAGIOTTO, Alessandra MUSSOLINI, Barbara MATERA, Salvatore CICU, rappresentati e difesi dall'avvocato Ignazio Abrignani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza delle Belle Arti, n. 8;
Nuovo Centrodestra (Ncd), rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia e Andrea GEMMA, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
Partito Democratico, Daniele VIOTTI e Roberto GUALTIERI, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Dora,1;
Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (UDC), rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Galoppi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina, 42;
Nicola CAPUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Lambertie Claudio Maria Lamberti, con domicilio eletto presso Antonio Lamberti in Roma, viale dei Parioli, 67;
Lorenzo FONTANA, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tozzi, domiciliato presso la Segreteria della Quinta Sezione del Consiglio di Stato in Roma, p.za Capo di Ferro 13;
Michela GIUFFRIDA, Marco ZULLO, Piernicola PEDICINI, Massimiliano SALINI, Lorenzo CESA, Movimento 5 Stelle non costituiti in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione II-bis, n. 13214/2015


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’Interno, dell’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale e di Partito Democratico e di Forza Italia e di Nuovo Centrodestra (Ncd) e di Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (Ucd) e di Daniele Viotti e di Nicola Caputo e di Roberto Gualtieri e di Alberto Cirio e di Remo Sernagiotto e di Alessandra Mussolini e di Barbara Matera e di Salvatore Cicu e di Lorenzo Fontana e di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2016 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Tedeschini, Rampelli, dello Stato Grasso, Maria Athena Lorizio per delega di Cerulli Irelli, Antonio Lamberti, Claudio Maria Lamberti, Saragò per delega di Abrignani, Tozzi, Torrini per delega di Galoppi, e Clarizia;


FATTO

IL CONTESTO NORMATIVO NAZIONALE RILEVANTE AI FINI DELLA DECISIONE.

La presente ordinanza di rimessione ha ad oggetto la legittimità costituzionale della normativa vigente relativa all’elezione della delegazione italiana al Parlamento europeo, cioè la legge 24 gennaio 1979, n. 18, così come modificata dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10 - “Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia” -, nella parte in cui stabilisce che l’Ufficio elettorale nazionale “individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi” (articolo 21, comma 1, n. 1-bis) della legge 24 gennaio 1979, n. 18) e “procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 1-bis) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista […]” (articolo 21, comma 1, n. 2 della medesima legge n. 18 del 1979).

Il sistema introdotto dalla legge italiana consegue all’esercizio della facoltà, prevista per gli Stati membri dell’Unione europea nell’Atto di Bruxelles (Allegato alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom del 20 settembre 1976, nel testo risultante a seguito della decisione del Consiglio 2002/772/CE, Euratom del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002), di introdurre soglie di sbarramento nella misura massima del cinque per cento all’interno delle rispettive legislazioni nazionali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo.

I FATTI ALL’ORIGINE DELLA CONTROVERSIA E I MOTIVI

Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio e iscritto al n. 9609 dell’anno 2014, gli odierni appellanti, premesso di aver rivestito la qualità di candidati per la lista Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale alle elezioni del Parlamento europeo svoltesi il 25 maggio 2014, nonché di elettori, hanno impugnato l’atto di proclamazione dei candidati eletti, non avendo lo stesso assegnato alcun seggio alla propria lista, che pure era riuscita a conseguire a livello nazionale 1.006.513 voti, pari al 3,66 per cento, così ripartiti:

- I circoscrizione Italia nord occidentale: 254.453 (3,19%);

- II circoscrizione Italia nord orientale: 174.770 (3,07%);

- III circoscrizione Italia centrale: 260.792 (4,58%);

- IV circoscrizione Italia meridionale: 238.993 (4,15%);

- V circoscrizione Italia insulare: 75.029 (3,30%).

Gli appellanti hanno lamentato che tale esito fosse gravemente lesivo del loro diritto di elettorato attivo e passivo, invocando a supporto plurime disposizioni costituzionali e previsioni sancite a livello europeo e hanno chiesto al giudice adito l’annullamento del suddetto provvedimento di proclamazione degli eletti ed una nuova ripartizione dei seggi, senza fare applicazione della soglia di sbarramento al quattro per cento prevista dall’articolo 21, comma 1, n. 1-bis della legge n. 18 del 1979, previa rimessione della questione alla Corte costituzionale o alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

All’interno dell’unico motivo contenuto nel ricorso sono stati evidenziati molteplici profili di incostituzionalità, connessi all’assunto per cui la legge elettorale italiana per il Parlamento europeo, introducendo una soglia di sbarramento, lederebbe l’uguaglianza e le libertà del diritto di elettorato attivo e passivo dei cittadini...

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