ORDINANZA COLLEGIALE Nº 201600706 di TAR Calabria - Reggio Calabria, 08-06-2016

Presiding JudgePOLITI ROBERTO
Date08 Giugno 2016
Published date16 Giugno 2016
Court Rule Number201600706
CourtTribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Reggio Calabria (Italia)
N. 00708/2015 REG.RIC.

N. 00706/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00708/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso n. 708 del 2015, proposto da Carmela Adele Ester Rosaria Quattrone, Roberto Antillo, Michele Conforti, Francesco Triolo, rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Luciani e Caterina Notaro, presso lo studio di quest’ultima elettivamente domiciliati, in Reggio Calabria, alla via Domenico Tripepi n. 9;


contro

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t.;
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.;
- l’Avvocatura dello Stato, in persona dell’Avvocato Generale p.t.;
rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, con domicilio eletto in Reggio Calabria, alla via del Plebiscito n. 15;

nei confronti di

Andrea Russo;

per l’accertamento

del diritto alla corresponsione dei compensi professionali senza le decurtazioni e limitazioni previste dall'art. 9 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, con conseguente condanna, anche in forma generica, delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme dovute.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premettono i ricorrenti, Avvocati e Procuratori dello Stato in servizio presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, che ai medesimi è affidata la rappresentanza e la difesa in giudizio dello Stato e di altri numerosi Enti pubblici territoriali, nonché una generale attività di consulenza volta all'analisi e alla soluzione di questioni tecnico-giuridiche concernenti l'attività di Pubbliche Amministrazioni.

Evidenziano che, fino all’entrata in vigore dell’art. 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il loro trattamento economico era regolato dal Regio Decreto 30 ottobre 1933 n. 1611, nonché dalle leggi 2 aprile 1979 n. 97 e 3 aprile 1979 n. 103.

Tale disciplina prevedeva, in particolare:

- una quota fissa, commisurata a ruolo, titolo e grado del personale dell'Avvocatura ed equiparata, per il quantum, al trattamento dei magistrati dell'ordine giudiziario;

- una quota variabile, in funzione dell'esito delle controversie patrocinate, quando la Pubblica Amministrazione non risulti soccombente;

- l’esazione, a cura della stessa Avvocatura dello Stato, delle competenze di avvocato nei confronti delle controparti, liquidate con sentenza od ordinanza, oppure pattuite per rinuncia o transazione.

Le somme così raccolte (detratto il 12,50% per il personale amministrativo) venivano ripartite nella misura di sette decimi tra gli Avvocati di ciascun ufficio, in base a norme regolamentari; e di tre decimi, in misura uguale fra tutti gli Avvocati dello Stato.

Soggiungono inoltre che, nei casi di transazione dopo sentenza favorevole allo Stato, o di pronuncia con compensazione delle spese in controversie nelle quali l’Amministrazione comunque non sia stata soccombente, l'Erario corrispondeva all'Avvocatura la metà delle competenze che sarebbero state liquidate.

Il descritto quadro è stato parzialmente modificato per effetto dell'art. 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha disposto una riduzione nella misura del 75%, per il triennio 2014-2016, dei compensi liquidati a seguito di sentenza che riconosceva la Pubblica Amministrazione non soccombente.

È, quindi, intervenuto l’art. 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, il quale così ha disposto:

- tutti i compensi professionali sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;

- nell’ipotesi di sentenza favorevole, con condanna della controparte alle spese, solo il 50% delle somme recuperate è ripartito tra gli Avvocati dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato; mentre il 25% delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato; ed il rimanente 25% è versato al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all' art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013 n. 147;

- nei casi di integrale compensazione delle spese, ai dipendenti della Pubblica amministrazione, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento già previsto;

- i regolamenti dell'Avvocatura dello Stato fissano i criteri per il riparto delle somme recuperate, in base al rendimento individuale e secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto della puntualità negli adempimenti processuali.

Il comma 2 dell’art. 9 del citato decreto legge 90/2014 ha, poi, abrogato l'art. 1, comma 457, della legge 147 del 2013 e l'art. 21, comma 3, del Regio Decreto 1611 del 1933: norme, queste, che prevedevano la misura degli onorari da corrispondere agli Avvocati dello Stato sia nel caso di liquidazione delle spese legali a carico delle controparti, sia nel caso di compensazione delle spese, ferma però restando la non soccombenza dell'Amministrazione.

Sostengono i ricorrenti di aver conseguito, sin dalla data del loro ingresso nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato, il “diritto” alla corresponsione dei compensi per l'attività professionale esercitata ai sensi dell'art. 21 del Regio Decreto 1611 del 1933.

Ed evidenziano che, a seguito della entrata in vigore dell’art. 9 del decreto legge 90 del 2014, i compensi professionali ai medesimi spettanti vengono a ragguagliarsi ad importi significativamente ridotti rispetto a quanto sarebbe stato loro riconosciuto in applicazione delle previgenti disposizioni, in vigore al momento della loro assunzione e anche al momento in cui hanno concretamente svolto prestazioni professionali.

Di conseguenza – premesso di appartenere al personale della Pubblica Amministrazione che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è tuttora inquadrato in regime di diritto pubblico – con il presente ricorso essi chiedono l’accertamento del diritto alla corresponsione degli onorari professionali senza le decurtazioni e limitazioni previste dall'art. 9 del decreto legge 90 del 2014; con conseguente condanna...

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