ORDINANZA COLLEGIALE Nº 201501579 di TAR Piemonte, 29-09-2015

Presiding JudgeSALAMONE VINCENZO
Date29 Settembre 2015
Court Rule Number201501579
Published date16 Novembre 2015
CourtTribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Italia)
N. 00770/2011 REG.RIC.

N. 01579/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00770/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 770 del 2011, proposto da:


LAWRENCE ODIANOSEN OKOSUN, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Folco, con domicilio eletto presso Paolo Folco in Torino, Via Avigliana, 38;


contro

MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
QUESTORE DI TORINO;

per l'annullamento

del provvedimento del Questore della Provincia di Torino, emesso in data 08.03.2011 e notificato al ricorrente in data 12.04.2011, con il quale veniva disposto il rigetto dell'istanza volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno a seguito della procedura di emersione di cui all'art. 1 ter L. 102/2009, e di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2015 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


FATTO


1. Nel 2009 la sig.ra Valentina Zennaro ha inoltrato al competente Sportello Unico per l’Immigrazione, ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009, domanda di regolarizzazione del rapporto di lavoro in essere con il sig. Lawrence Odianosen Okosun, di cittadinanza nigeriana, occupato irregolarmente alle proprie dipendenze come lavoratore domestico.

La procedura di emersione si concludeva positivamente in quanto veniva rilasciato il nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Torino. Di conseguenza, convocate le parti per la stipula del contratto di soggiorno, ai sensi dell’art. 1-ter, comma 7, del citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge n. 102 del 2009, il sig. Okosun ha presentato domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Tuttavia il Questore della Provincia di Torino, con provvedimento prot. n. 94/2011, dell’8 marzo 2011, ha rigettato quest’ultima istanza evidenziando che, con sentenza del Tribunale di Torino del 2010, il sig. Okosun è stato condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di lieve entità). Secondo la Questura l’esistenza di tale condanna assorbirebbe la valutazione di pericolosità sociale dello straniero: ciò, in quanto “l’art. 1 ter co. 13 della L. 102/09, non fa alcun riferimento alla pericolosità sociale del soggetto o alla possibilità futura di commettere altri reati, ma si limita ad indicare esclusivamente come condizione di ostatività la condanna, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per uno dei resti previsti dagli articoli 380 e 381 c.p.p.”. Inoltre, aggiunge la motivazione, “il reato di cui si è reso responsabile il richiedente è uno di quelli espressamente indicati dall’art. 4 T.U.I. come ostativi per l’ingresso ed il soggiorno in Italia e, pertanto, permangono le condizioni ostative alla regolare...

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