N. 29 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 settembre 2011

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 955 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Comune di Battipaglia, rappresentato e difeso dagli avv.

Giuseppe Lullo, Egidio Lamberti, con domicilio eletto in Salerno, via F.Conforti, n. 11 presso l'avv. Arciello;

Contro:

Provincia di Salerno, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Lentini, ed elettivamente domiciliato in Salerno, corso Garibaldi, n. 103;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore,

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Difesa, Ministero dell'interno, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in persona dei rispettivi ministri pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliata per legge in Salerno, al corso Vittorio Emanuele, n. 58;

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, non costituitosi in giudizio;

Nei confronti di:

Societa' EcoAmbiente Salerno s.p.a. (di seguito:

Ecoambiente), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Abbamonte e Feliciana Fermentino, con i quali elettivamente domicilia in Salerno, corso Garibaldi n. 103;

Consorzio comuni Bacino Salerno 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;

Soc. Ges.co. -Ambiente s.c.a.r.l, in persona del rappresentante legale pro tempore, non costituitosi in giudizio;

Per l'annullamento:

a) del provvedimento del Presidente della Provincia di Salerno prot. n. 409 del 30 marzo 2010, successivamente notificato, a firma anche dell'Assessore all'ambiente, avente ad oggetto 'Ciclo integrato dei rifiuti - Indirizzi applicativi - Legge n. 26 del 26 febbraio 2010'.

b) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della societa' provinciale Ecoambiente n. 3/2010, richiamata nel provvedimento di cui al punto precedente;

c) della nota del Presidente della Provincia di Salerno prot. n.

471 del 15 aprile 2010, a firma anche dell'Assessore all'ambiente, avente ad oggetto 'Richiesta documentazione/chiarimenti - Nota 409 del 30 marzo 2010 'Ciclo integrato dei rifiuti - Indirizzi applicativi - Legge n. 26 del 26 febbraio 2010';

d) della nota dell'Amministratore delegato della societa' provinciale Ecoambiente del 3 maggio 2010, avente ad oggetto 'Ciclo integrato - Legge di conversione n. 26 del 26 febbraio 2010 - Note tecniche per la fatturazione';

e) del provvedimento di costituzione della societa' provinciale Ecoambiente, atto non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;

f) del provvedimento di affidamento diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti in Provincia di Salerno, e/o del servizio di accertamento e di riscossione della TARSU e della TIA, alla societa' provinciale Ecoambiente, atto non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti;

g) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economica e delle Finanze, della Provincia di Salerno di Ecoambiente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso in fatto 1. Con ricorso notificato il 31 maggio 2010 e depositato l'11 giugno 2011, il Comune di Battipaglia ha impugnato il provvedimento prot. n. 409 del 30 marzo 2010, con il quale il Presidente della Provincia di Salerno ha emanato gli indirizzi applicativi di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art. 11, comma 1, legge 26 febbraio 2010, n. 26, nonche' la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della societa' provinciale Ecoambiente n. 3/2010 del 22 marzo 2010 con la quale e' stata calcolata la tariffa, per l'anno 2010, per le attivita' di trattamento e smaltimento (o recupero) dei rifiuti urbani indifferenziati. I provvedimenti menzionati sono stati oggetto d'impugnazione anche con motivi aggiunti, notificati il 12 luglio 2010 e depositati il successivo 13.

  1. Il Presidente della Provincia, nell'emanare gli indirizzi applicativi di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'art. 11 d.l. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 26, da un lato, ha previsto l'immediato trasferimento, dai comuni alla provincia, delle funzioni relative al trattamento, smaltimento o recupero dei rifiuti indifferenziati e, dall'altro, ha comunicato agli enti locali ricadenti nel suo ambito gli 'oneri economici' di tali attivita', per l'anno 2010, derivanti dalle 'elaborazioni della societa' provinciale Ecoambiente Salerno s.p.a.', come da deliberazione del proprio consiglio di Amministrazione n. 3 del 2010.

    Il Presidente della Provincia di Salerno, con il provvedimento impugnato prot. n. 409/2010, ha invitato i soggetti, a qualunque titolo incaricati della riscossione degli importi relativi alla TARSU/TIA a trasferire, entro 20 giorni dal loro incasso, tali importi in quanto spettanti alla Provincia di Salerno, su di un apposito conto corrente intestato alla societa' provinciale 'Eco Ambiente Salerno s.p.a.'.

  2. Ad avviso del comune ricorrente, le determinazioni provinciali sono viziate sotto molteplici aspetti ed in particolare della legge regionale di settore, legge Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 che, suo avviso, introduce un differente e ben piu' complesso meccanismo organizzativo delle competenze in tale materia, in applicazione di principi costituzionali a garanzia delle prerogative degli Enti locali piu' vicini al territorio. Il comune ha dedotto, quindi, la violazione e la falsa applicazione della legge Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4; del d.l. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 26, con particolare riguardo all'art. 11; l'incompetenza e l'eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposi, di istruttoria e di motivazione, perplessita', arbitrarieta', violazione degli artt. 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.

  3. Con memoria, depositata il 16 giugno 2010, si e' costituita in giudizio la Provincia di Salerno che ha chiesto il rigetto del ricorso per inammissibilita' ovvero infondatezza. Sostiene in sintesi che gli atti impugnati derivano dalla disciplina speciale sui rifiuti, assunta dallo Stato, pendente ancora la dichiarazione dello stato di emergenza, come da art. 5 legge n. 225 del 1992, per il ripristino del regime ordinario. In particolare, l'O.P.C.M. n. 2812 del 22 settembre 2009, adottata in costanza dello stato di emergenza, cessato il 31 dicembre 2009, ha attribuito all'Assessore provinciale (art. 2) poteri straordinari per l'urgente costituzione della Societa' provinciale per l'eventuale individuazione di un partner privato, in deroga alle regole poste dal d.lgs. n. 163 del 2006, il codice dei contratti pubblici. Nel contempo, l'art. 11 del d.l. 30 dicembre 2009, n. 195 ha istituito la competenza del Presidente della Provincia per la fase transitoria fino al 30 dicembre 2010, per tutti gli atti di programmazione e gestione del ciclo integrato dei rifiuti, delineando uno speciale regime temporaneo, diretto a garantire il transito della fase emergenziale dei rifiuti (durata in Campania per ben 15 anni) e quella ordinaria, regolata dal d.lgs. n.

    152 del 2006 e dalla legge regionale Campania n. 4 del 2007 (applicativa della normativa nazionale).

    Ha quindi eccepito:

    l'incompetenza del T.A.R. Campania, Salerno, trattandosi di controversia rientrante nella competenza funzionale per materia del T.A.R. Lazio, rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 3-bis d.l. n.

    245/2005. Il provvedimento di costituzione della Societa' provinciale Eco Ambiente, infatti, e' stato adottato dall'Assessore all'Ambiente della Provincia di Salerno, in piena vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 legge n. 225 del 1992, nell'esercizio dei poteri straordinari, delegati con O.P.C.M. n. 3812/2009, in deroga, tra l'altro, al d.lgs. n. 163 del 2006;

    del ricorso per omessa impugnativa della menzionata O.P.C.M.

    n. 3812/2009, sulla quale si fonda lo speciale potere dell'assessore all'Ambiente presso la Provincia di Salerno, di costituzione della societa' provinciale nonche' il decreto assessorile n. 109 del 30 dicembre 2009 di approvazione della costituzione della Societa', dello Statuto sociale e di nomina degli organi societari; pertanto, il consolidamento degli effetti dell'O.P.C.M. n. 3812/2009 pubblicata, in uno all'attivita' provvedimentale dell'organo straordinario, precluderebbe il sindacato giurisdizionale sulla costituzione della Societa';

    l'inammissibilita' del ricorso per omessa notifica all'Assessore all'Ambiente, Commissario straordinario ai sensi della richiamata O.P.C.M. n. 3812/2009 che, nelle qualita' di organo straordinario, sarebbe parte necessaria del presente giudizio.

    Nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso.

  4. Con memoria, depositata il 16 giugno 2010, si e' costituita in giudizio la societa' Ecoambiente, che ha riproposto le medesime eccezioni in rito e in merito sostenute dalla Provincia di Salerno.

  5. Le intimate amministrazioni dello Stato si sono costituite per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno che non ha presentato scritti difensivi ne' depositato documentazione.

  6. La Regione Campania e gli altri soggetti intimati non si sono costituiti. 10.All'udienza pubblica del 21 aprile 2011, dopo discussione tra le parti, la causa e' stata trattenuta per la decisione.

    Premesso in diritto 1. - Riassunti cosi' i termini in fatto della questione il Collegio osserva quanto segue.

    Oggetto del giudizio e' il provvedimento assunto dal Presidente della Provincia di Salerno contente...

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