N. 183 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 maggio 2011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso proposto da:

1) Novella Alessio nato il 22 maggio 1955;

2) Mandalari Nunziato nato il 12 ottobre 1956;

3) Aloi Francesco nato il 25 novembre 1967 avverso la sentenza n. 4633/2006 Corte appello di Milano, del 12 febbraio 2010.

Vsti gli atti, la sentenza e il ricorso;

Udita in pubblica udienza dei 17 febbraio 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Domenico Gentile;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Riello che ha concluso per il rigetto del ricorso per Novella e per l'annullamento con rinvio per Aloi e Mandalari;

Udito il Difensore, Avv. Lojacono Francesco per Aloi e Novella ed anche in sostituzione dell'Avv. Staiano Salvatore per Novella che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;

Considerato in fatto I ricorrenti:

Mandalari Nunziato;

Aloi Francesco;

Novella Alessio;

venivano giudicati dal Tribunale di Milano e condannati con sentenza del 26 novembre 2004 perche' ritenuti responsabili, unitamente a: Palara Carmine, Bava Angelo, Fortuna Pietro ed altri quattro soggetti, di una serie considerevole di imputazioni per ricettazione di autovetture di provenienza furtiva, ex artt. 648, 61 n. 7 cp nonche' per una corrispondente serie di reati di falso nelle dichiarazioni di conformita' delle medesime autovetture, ex art. 478 cp in relazione agli artt. 47-48 c.p.; fatti commessi sino all'ottobre del 1990;

La Corte di appello di Milano, investita del gravame, con sentenza del 12 febbraio 2010, in parziale riforma, dichiarava non doversi procedere, quanto a Mistrettini Salvatore per morte dell'imputato; - quanto ai reati di falso perche' estinti per tutti gli imputati per intervenuta prescrizione; - quanto a Palamara Carmine per intervenuta prescrizione del reato di ricettazione non aggravata a lui contestato;

riteneva, in sintesi, la responsabilita' dei soli Novella,

Mandalari, Gullo ed Aloi peri residui reati di ricettazione aggravata ex art. 61 n. 7 cp, e, tenuto conto delle prescrizioni intervenute, rideterminava le pene loro inflitte, come indicato in sentenza.

I predetti Mandalari, Aloi e Novella, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, deducendo:

Mandalari:

Motivi ex art. 606, primo comma, lett. b) e) c.p.p.

1) il ricorrente censura la decisione impugnata per avere ritenuto la responsabilita' in ordine al reato di ricettazione omettendo una idonea motivazione sull'elemento soggettivo del reato, non essendo sufficiente valorizzare la circostanza dei vincolo di amicizia con il Novella;

la motivazione era da censurare anche per avere dato risalto ad elementi di sospetto quali: - mero possesso dell'autovettura ovvero:

rapporto di amicizia con il Novella, trascurando illogicamente di considerare che mancava ogni prova del coinvolgimento del Mandalari in ordine alla ricettazione, atteso che egli non aveva fornito il certificato di residenza, non era intestatario dell'autovettura e non aveva preso contatti con agenzie;

2) la sentenza era anche da censurare per avere ritenuto l'aggravante dei danno patrimoniale di rilevante gravita' sena adeguata motivazione e, soprattutto, senza considerare gli specifici motivi di gravame sollevati nell'appello;

in particolare, la motivazione non aveva indicato gli elementi da cui desumere il valore rilevante dell'autovettura, ignorando la documentazione offerta dalla difesa, allegava all'uopo copia dello stato giuridico dell'autovettura;

3) la sentenza era infine da censurare per omessa motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche; risultava illogico il riferimento ai precedenti penali dell'imputato, atteso la loro risalenza nel tempo;

Novella:

Motivi ex art. 606, primo comma, lett. b) e) c.p.p.

1) il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa motivazione riguardo al motivo di appello con il quale era stata dedotta la nullita' per difetto di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare; al riguardo si' lamenta che la notifica non sarebbe avvenuta nel domicilio eletto dall'imputato presso il suo difensore ma sarebbe stata effettuata nella sua abitazione in Bollate, trovata chiusa;

2) il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere illogicamente quanto superficialmente motivato sui motivi di appello relativi alla identificazione dell'imputato, effettuata in maniera inattendibile dalla teste Cannone su un supporto non adeguato come l'immagine di una fototessera; la Corte aveva ignorato l'elemento di equivocita' costituito dalla somiglianza del Novella Alessio con il fratello Vincenzo e dal fatto che l'odierno ricorrente era stato identificato come 'Enzo';

gli indizi raccolti a carico del'imputato non erano percio' univoci ne' gravi ne' precisi;

Aloi:

Motivi ex art. 606,1° comma, lett. b) c) e) c.p.p.

1) il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione del'art. 192 cpp avendo ricavato la responsabilita' dell'imputato, per il reato di ricettazione, dalla circostanza del possesso di una Lancia Thema di provenienza furtiva;

tale circostanza pero', di per se', non era sufficiente per la dimostrazione del reato perche' l'autovettura non era stata oggetto di denuncia di furto e non era stata mai ritrovata; non era percio' sufficiente il rinvenimento di una sua falsa immatricolazione, ne' la circostanza che l'Aloi era stato trovato a bordo della predetta auto in occasione di un controllo di polizia;

la motivazione aveva illogicamente ignorato la circostanza che i militari operanti avevano accertato che quella vettura era in possesso anche di altre persone, quali i fratelli Vitale ed i fratelli Cimmino;

erroneamente la sentenza si era fondata sulle dichiarazioni dei fratelli Vitale, da ritenersi inutilizzabili, - sia perche' recepite in un'annotazione di servizio e non in un verbale e - sia perche' i predetti Vitale avrebbero dovuto essere sentiti come indiziati di reato, in ossequio al disposto dell'art. 63,comma II° cpp;

2) la sentenza era illogica nella parte in cui aveva ritenuto l'aggravante ex art. 61 n. 7 cp che,invece, era esclusa dalla circostanza che la mancata presentazione della denuncia di furto rendeva manifesto lo scarso valore della vettura;

Con motivi nuovi veniva eccepita l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione alla luce della normativa piu' favorevole ex legge n. 251/2005;

in subordine al motivo che precede si solleva eccezione di legittimita' costituzionale della legge n. 251...

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