N. 181 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 dicembre 2010

IL TRIBUNALE Nella causa promossa da P.F. (avv. Carlo Scartabelli) nei confronti del Ministero della Salute (Avvocatura dello Stato).

Il processo P.F. con ricorso depositato il 22 aprile 2010, ha chiesto, nei confronti del Ministero della Salute, l'accertamento del suo diritto all'adeguamento dell'indennita' integrativa speciale di cui all'art.

2, conuna 2 della i. n. 210 del 1992, sulla base della percentuale annua dell'indice Istat del costo della vita, nonche' la condanna al pagamento degli arretrati e degli interessi legali. li ricorrente ha premesso di essere titolare di indennizzo annuo, a seguito dell'accertamento del nesso causale tra la somministrazione di' emoderivati ed infermita' riscontrate, con ascrivibilita' alla terza categoria di cui alla tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

Nel costituirsi in giudizio, il Ministero ha eccepito: a) l'improponibilita' del ricorso per difetto di domanda amministrativa, b) la prescrizione del diritto fatto valere, c) il proprio difetto di legittimazione passiva e, ha concluso, comunque, per l'infondatezza della domanda alla luce dell'art. 11, comma 13 del di 31 maggio 2010, n. 78, conv. in legge dall'art. 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n.

122.

Della rilevanza della questione Quanto alla rilevanza della questione che si va a prospettare si osserva, con riferimento alle eccezioni svolte dall'Amministrazione resistente: a) che il ricorrente ha indirizzato al Ministero piu' domande amministrative (raccomandate del 28 30 dicembre 2005;

raccomandata dell'8 marzo 2006; raccomandata del 28 - 29 luglio 2008;

raccomandata del 30 gennaio - 4 febbraio 2009: doc. da 5 a 8 allegati al ricorso); b). che tali comunicazioni rappresentano anche validi atti di interruzione della prescrizione; c) che, quanto alta legittimazione passiva, lo scrivente condivide l'orientamento espresso di recente dalla S.C., a mente del quale, in tema di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992, la titolarita' passiva del rapporto per la generalita' delle controversie amministrative e giudiziali spetta al Ministero della salute, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio ovvero dalla data di trasmissione della medesima dalle Usl al Ministero della salute, dovendosi ritenere che l'art. 123 del d.lgs. n. 112 dei 1998, nel conservare 'allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi' in questione, abbia stabilito la perdurante legittimazione a contraddire del Ministero della salute sia in sede amministrativa che giudiziale, cosi' da assicurare al medesimo una visione generale delle problematiche espressamente riservate allo Stato dall'art. 112, comma 2, lett. f) del d.lgs. n.

112 del 1998; prevedendo il trasferimento alle Regioni - mediante diversi D.P.C.M. susseguitisi nel tempo e, come tali, non suscettibili di derogare alla disposizione di legge - dei soli oneri economici, ricadenti nell'ambito delle competenze amministrative attribuite alle Regioni ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 112 del 1998 (v., ad es., Cass. 13 ottobre 2009, n. 21703).

Cio' posto, la domanda introdotta dall'attore incontra un insuperabile ostacolo nella norma interpretativa dettata dall'art.

11, comma 13 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in legge dall'art.

1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo il quale il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n...

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