N. 241 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 giugno 2012

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e seguenti legge 11 marzo 1953, n. 87, 14-ter e 41-bis legge 26 luglio 1975, come modificato dalla legge 15 luglio 2009 n. 94; sul difforme parere del P.M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41-bis c. 2-quater lettera b) della legge 26 luglio 1975, n. 354, cosi' come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 con riferimento alla violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui introduce limitazioni al diritto di e spletamento dei colloqui con i difensori nei confronti dei detenuti sottoposti alla sospensione delle regole di trattamento ai sensi del medesimo art. 4-bis O.P.

Dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale;

Dispone la sospensione del presente procedimento in attesa della decisione della Corte medesima.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, nonche' per l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cosi' deciso in Viterbo il 24 maggio 2012

Il Magistrato di sorveglianza: Carpitella

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 24 maggio 2012, nel procedimento relativo al reclamo presentato da G. D. n.

Palmi il 30 agosto 1958, detenuto presso la C.C. di Viterbo, sottoposto al regime previsto dall'art. 41-bis O.P.;

Osserva G. D. ha interposto reclamo generico ex art. 35 O.P. avverso il rigetto opposto dalla Direzione della C.C. di Viterbo l'8 settembre 2011 alla sua richiesta di espletamento di colloquio visivo con il difensore, avv. Cardone Francesco, lamentando l'avvenuta lesione dei diritto di difesa ed eccependo l'incostituzionalita' della norma posta a fondamento della decisione del Direttore.

Il reclamo e' ammissibile. Con la pronuncia 26\'99 la Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 35 e 69 O.P. nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della Amministrazione Penitenziaria lesivi dei diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della liberta' personale. La Corte ha ravvisato la sussistenza di una lacuna normativa non colmabile in via interpretativa attraverso il ricorso ad uno dei procedimenti previsti dalla normativa vigente ed ha quindi sollecitato l'intervento del legislatore, che non e' tuttavia seguito. Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5 del 26 febbraio 2003, hanno quindi sciolto il contrasto giurisprudenziale insorto sulla possibilita' di ricorrere ad alcuno dei procedimenti esistenti individuando il rimedio giurisdizionale contro la lesione delle posizioni soggettive del detenuto ad opera della Amministrazione Penitenziaria nel procedimento disciplinato dall'art. 14-ter O.P. , che presenta le garanzie procedimentali minime costituzionalmente dovute.

Nel caso di specie il detenuto lamenta la violazione del diritto di difesa, che riceve tutela costituzionale ed e' senz'altro inquadrabile come diritto soggettivo.

Si procede pertanto ex art. 14-ter O.P. con la partecipazione in udienza del difensore e del pubblico ministero e conseguente reclamabilita' della decisione avanti alla Corte di Cassazione.

L'art. 41-bis, c. 2 quater, lett. b), ultimo periodo O.P. posto a fondamento dell'impugnato provvedimento, dispone che i detenuti...

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