n. 259 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 agosto 2013 -

LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza n. 263/2013 sul ricorso in materia di pensioni civili, iscritto al n. 46617 depositato il 7 febbraio 2007 del registro di segreteria proposto in proprio da De Domenico Benito nato a Messina il 18 dicembre 1937 ed ivi residente nel Villaggio S. Margherita-Runci s.s. 114 Km 12,800. Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato presso la segreteria della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana il 7 febbraio 2007. Udito nella pubblica udienza del 13 maggio 2013 l'avvocato Rizzo Antonino per L'INPS;

presente il ricorrente. Esaminati gli atti e documenti del fascicolo processuale. Fatto e svolgimento del processo Il ricorrente e' un ex ferroviere in pensione collocato in quiescenza per dimissioni volontarie prima del raggiungimento dell'eta' massima pensionabile iI 19/7/1983. Egli con il presente ricorso depositato il 7/2/2007, rivendica l'applicazione dell'art. 10 comma 4 del D.L. n. 17 del 29/1/1983 conv. nella legge 79 del 25/3/1983, secondo il quale: per il personale avente diritto all'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, che ha presentato domanda di pensionamento a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura dell'indennita' stessa da corrispondere in aggiunta alla pensione o assegno e' determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio, utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennita' stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianita' di servizio..... Le variazioni dell'indennita' integrativa speciale sono attribuite per l'intero importo dalla data del raggiungimento dell'eta' di pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di reversibilita' a favore dei superstiti. Successivamente, con l'art. 21 della legge 730/1983 e' stata confermata la predetta normativa: Resta ferma la disciplina prevista per l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa la normativa stabilita dall'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79. Pertanto, il ricorrente avrebbe maturato tale diritto il 18/12/1997, data alla quale sarebbe stato collocato a riposo d'ufficio, e con richiesta del 27/5/2005, chiedeva l'applicazione della predetta normativa che veniva rigettata dall'INPS con la nota 34655 del 21/6/2005, facendo presente che l'indennita' integrativa speciale ha perso la consistenza di elemento distinguibile del trattamento pensionistico e quindi l'art. 10 della legge 79/1983 e' divenuto non piu' applicabile. Avverso la suddetta nota il ricorrente ha presentato ricorso a questo giudice chiedendo l'applicazione della predetta normativa con il riconoscimento del conseguente diritto ai ratei di indennita' integrativa speciale maturati. Si e' costituito l'INPS, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, affermando che nelle more del giudizio e' intervenuto l'art. 18 del D.L. n. 98/2011 conv. legge 111/2011 che fornisce, ai commi 7 e 8 l'interpretazione autentica dell'art. 21 della legge 730/1983 e...

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