LEGGE 25 marzo 1983, n. 79 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione

Coming into Force31 Marzo 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/03/30/083U0079/ORIGINAL
Published date30 Marzo 1983
Enactment Date25 Marzo 1983
Official Gazette PublicationGU n.87 del 30-03-1983
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al secondo comma, le parole "di cui non piu' di cinque estranee alla pubblica amministrazione, scelti tra esperti in materie giuridiche, previdenziali, statistiche, attuariali, di tecnica e contabilita' aziendale", sono sostituite dalle seguenti: "di cui non piu' di sei estranee alla pubblica amministrazione scelte fra esperti in materie economiche, giuridiche, previdenziali, statistiche, attuariali e di tecnica e contabilita' aziendale designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative degli imprenditori e dei sindacati";

il terzo comma e' sostituito dal seguente:

"La commissione e' presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo delegato, coadiuvato da apposita segreteria. Essa conclude i suoi lavori presentando le proposte entro il termine di tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione: del presente decreto";

il quarto e il quinto comma sono soppressi.

All'articolo 5, al secondo comma, dopo la parola "corrisposta", sono aggiunte le seguenti: "con le modalita' previste dal testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni,".

All'articolo 6, al primo comma, dopo le parole "a carico", sono aggiunte le seguenti: "nonche' dai figli maggiorenni conviventi".

All'articolo 7, al secondo comma, dopo le parole "Istituto nazionale della previdenza sociale", sono aggiunte le seguenti: "ed alle altre gestioni assicurative gestite dall'Istituto medesimo".

All'articolo 8:

al primo comma, le parole "con contratto a termine di durata non superiore a dodici mesi, volto alla formazione dei giovani stessi mediante prestazioni lavorative in azienda" sono sostituite dalle seguenti:

"con contratto di lavoro a termine avente finalita' formative, di durata non superiore a dodici mesi";

dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:

"All'atto della presentazione delle richieste di cui al primo comma i datori di lavoro sono tenuti a specificare il programma formativo sul lavoro, le...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT