La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al secondo comma, le parole "di cui non piu' di cinque estranee alla pubblica amministrazione, scelti tra esperti in materie giuridiche, previdenziali, statistiche, attuariali, di tecnica e contabilita' aziendale", sono sostituite dalle seguenti: "di cui non piu' di sei estranee alla pubblica amministrazione scelte fra esperti in materie economiche, giuridiche, previdenziali, statistiche, attuariali e di tecnica e contabilita' aziendale designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative degli imprenditori e dei sindacati";
il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"La commissione e' presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo delegato, coadiuvato da apposita segreteria. Essa conclude i suoi lavori presentando le proposte entro il termine di tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione: del presente decreto";
il quarto e il quinto comma sono soppressi.
All'articolo 5, al secondo comma, dopo la parola "corrisposta", sono aggiunte le seguenti: "con le modalita' previste dal testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni,".
All'articolo 6, al primo comma, dopo le parole "a carico", sono aggiunte le seguenti: "nonche' dai figli maggiorenni conviventi".
All'articolo 7, al secondo comma, dopo le parole "Istituto nazionale della previdenza sociale", sono aggiunte le seguenti: "ed alle altre gestioni assicurative gestite dall'Istituto medesimo".
All'articolo 8:
al primo comma, le parole "con contratto a termine di durata non superiore a dodici mesi, volto alla formazione dei giovani stessi mediante prestazioni lavorative in azienda" sono sostituite dalle seguenti:
"con contratto di lavoro a termine avente finalita' formative, di durata non superiore a dodici mesi";
dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
"All'atto della presentazione delle richieste di cui al primo comma i datori di lavoro sono tenuti a specificare il programma formativo sul lavoro, le...