N. 170 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 marzo 2012

IL GIUDICE DEL LAVORO A scioglimento della riserva,

Osserva Con il ricorso depositato il 2 agosto 2010 la parte ricorrente ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 320 del 25 giugno 2010 emessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia, con la quale e' stata irrogata sanzione amministrativa per la violazione degli artt. 4 co. 2,3, e 4 del d.l.vo n. 66 del 2003 per aver fatto superare ai lavoratori indicati nello stesso provvedimento la durata massima dell'orario di lavoro settimanale comprensiva del lavoro straordinario fissata in 48 ore di media con riferimento ad un quadrimestre (salvo diverse indicazioni previste dal c.c.n.l. di categoria che puo' elevare il periodo di riferimento ad un semestre o all'anno; 5 co. 3 d. l.vo cit. per aver fatto eseguire ai lavoratori pure individuati nell'ordinanza ingiunzione opposta lavoro straordinario oltre il limite di 250 ore annuali o maggior limite previsto dalla contrattazione collettiva; art. 7 co. 1 d.l.vo cit.

per non aver consentito ai medesimi lavoratori nel periodo dal 1° ottobre 2007 al 26 aprile 2008 di fruire del riposo giornaliero consecutivo di almeno 11 ore per ogni intervallo di 24 ore; e 9 co. 1 d.l.vo cit. per non aver concesso ai lavoratori elencati, i medesimi a cui si riferisce la violazione ex art.4 nel periodo 1° ottobre 2007 - 30 giugno 2008 il riposo settimanale di almeno 24 ore.

Con riferimento alla violazione di cui agli artt.4, 7 e 9 del citato decreto legislativo la difesa di parte ricorrente dubita della legittimita' costituzionale del regime sanzionatorio previsto nella vigenza dei decreto legislativo n. 213 del 2004 (in ragione del tempo dei fatti oggetto di accertamento, antecedente la disciplina sanzionatrice di cui all'art. 41, co.8°, d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazione con legge 6 agosto 2008 n. 133, che ha introdotto un nuovo e piu' favorevole regime in relazione la fattispecie normative ora richiamate). In particolare la parte dubita che sia rispetto il principio direttivo di cui all'art.2, co.1°, lett. c) della legge delega n. 39 del 2002.

L'accoglimento della questione - nei termini prospettati dalla difesa di parte ricorrente - determinerebbe un diverso e migliore regime sanzionatorio in relazione all'applicazione degli art.9 r.d. 5 marzo 1923 n. 692 e 27 della legge 2 febbraio 1934 n. 370.

In particolare va rammentato che le sanzioni ivi previste sono fissate in relazione alle violazione di cui agli art.7 e 9, infatti, in importo compreso tra €.25,00 ed €.154,00 ed €.154 ed €.1.032,00 solo nel caso di singola violazione relativa a piu' di cinque lavoratori o, nel solo caso del r.d. del '23, per piu' di cinquanta giorni nel'arco dell'anno solare - rispetto alla disciplina del 2003 che individua in limiti compresi tra €.104,00 ed €.630,00, per ciascun lavoratore e non piu' per la singola violazione, mentre la violazione di cui all'art.4 prevede un limite minimo di €.130,00 e massimo di €.780,00 'per ogni lavoratore e per ciascun periodo'. Si tratta, nella prospettiva della difesa dei ricorrenti di condotte considerate omologhe a quelle oggetto dell'accertamento in relazione al quale la convenuta Direzione esercita la pretesta punitiva, oggetto dell'opposizione giudiziale all'esame di questo giudice.

Da cio' il rilievo che con la presente ordinanza di remissione e' attribuito al sindacato di costituzionalita' dell'art.18 bis d.l.vo n. co.3° e 4° d.l.vo n. 66 del 2004, prevedente che 'La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2, 3 e 4, e 10, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro...

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