DECRETO LEGISLATIVO 19 luglio 2004, n. 213 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro

Coming into Force01 Settembre 2004
Enactment Date19 Luglio 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/08/17/004G0249/ORIGINAL
Published date17 Agosto 2004
Official Gazette PublicationGU n.192 del 17-08-2004
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 1, commi 1 e 4, e 22 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza del-l'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2001);

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per le pari opportunita'; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66

  1. Al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 2 dell'articolo 2 sono soppresse le parole: «delle Forze armate e di polizia,» e «ordine e sicurezza pubblica, di difesa e»;

    2. al comma 3 dell'articolo 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Non si applicano, altresi', al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonche' agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attivita' operative specificamente istituzionali.»;

    3. al comma 5 dell'articolo 4, le parole: «alla scadenza del periodo di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento»;

    4. il comma 1 dell'articolo 10, e' sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le...

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