ORDINANZA 9 gennaio 2024 - Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia-Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinata dal deficit idrico. (Ordinanza n. 1053). (24A00175)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

della protezione civile

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022, con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonche' per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2022, con cui e' stata, tra l'altro, disposta la proroga fino al 31 dicembre 2023 della vigenza dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del Consiglio dei ministri del 4 luglio 2022

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 906 del 21 luglio 2022 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto»

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 970 del 28 febbraio 2023 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonche' per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria e Toscana»

Ravvisata la necessita' di adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attivita' e degli interventi ancora non ultimati

D'intesa con la Regione Emilia-Romagna

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze

Dispone:

Art. 1

Disposizioni per garantire il subentro

nel regime ordinario

  1. La Regione Emilia-Romagna e' individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 906...

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