N. 76 ORDINANZA 21 - 30 marzo 2012

ha pronunciato la seguente Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dal Tribunale ordinario di Pistoia nel procedimento vertente tra P.F. e il Ministero della salute, con ordinanza del 10 dicembre 2010, iscritta al n. 181 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2012 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Pistoia, con ordinanza del 10 dicembre 2010, ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 32 e 38 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

che, in punto di fatto, il rimettente premette di essere investito di un giudizio, promosso, con ricorso depositato il 22 aprile 2010, da P.F., quale beneficiario dell'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), e successive modificazioni, avendo contratto, a seguito di somministrazione di emoderivati, infermita' ascrivibili alla terza categoria di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533);

che, con tale giudizio, il ricorrente ha chiesto, nei confronti del Ministero della salute, l'accertamento del diritto a percepire la rivalutazione monetaria sull'indennita' integrativa speciale di cui all'art. 2, comma 2, della medesima legge, in base alla percentuale annua dell'indice Istat;

che, come il giudice a quo aggiunge, nel costituirsi in giudizio, il Ministero della salute ha eccepito: a) l'improponibilita' del ricorso per difetto di domanda amministrativa;

  1. la prescrizione del diritto fatto valere; c) il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, la infondatezza della domanda in base all'art. 11, comma 13, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;

    che, in punto di rilevanza della questione, in riferimento alle eccezioni sollevate dall'amministrazione resistente, il rimettente osserva che: a) la parte privata ha presentato piu' domande amministrative, indirizzate al Ministero resistente, le quali, tra l'altro, costituiscono validi atti interruttivi della prescrizione; b) e' condivisibile l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui, in tema di indennizzo, ai sensi della legge n. 210 del 1992, spetta al Ministero della salute la legittimazione passiva per la generalita' delle controversie amministrative e giudiziali (Corte di cassazione, sezione lavoro del 13 ottobre 2009, n. 21703);

    che il giudice a quo rileva come la domanda del ricorrente incontri...

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