n. 52 ORDINANZA 12 - 21 marzo 2014 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale, degli articoli 1137, 1334 e 1335 del codice civile promosso dal Giudice istruttore del Tribunale ordinario di Catania, nel procedimento vertente tra D.S.G. e il condominio di P.D.C. 18/8, con ordinanza del 26 settembre 2012, iscritta al n. 104 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014 il Giudice relatore Sergio Mattarella. Ritenuto che nel corso di un giudizio civile avente ad oggetto l'opposizione ad una delibera condominiale ed al conseguente decreto ingiuntivo, il Tribunale ordinario di Catania, con ordinanza del 26 settembre 2012, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1137, 1334 e 1335 del codice civile, «nella parte in cui non prevedono che la comunicazione della delibera assembleare che, nei confronti dei condomini che non abbiano preso parte alla relativa seduta, determina il decorso iniziale del termine di trenta giorni di cui a detto art. 1137 cod. civ. sia presidiata dalle medesime garanzie di conoscibilita' dell'atto previste per la notificazione degli atti giudiziari»;

che il giudice remittente precisa che la parte attrice, al fine di dimostrare la tempestivita' dell'impugnazione, da parte sua, della delibera dell'assemblea di condominio tenutasi il 3 agosto 2010, alla cui seduta ella non aveva preso parte, ha fatto presente che il postino aveva lasciato affisso alla porta dell'abitazione, in data 6 agosto 2010, il relativo avviso, e che la raccomandata era stata «restituita al mittente subito dopo ferragosto, cioe' durante il periodo di sospensione feriale dei termini processuali», sicche' - cosi' aveva osservato la parte attrice - ella non aveva potuto beneficiare della sospensione feriale, poiche' al suo rientro dalle vacanze la raccomandata era stata gia' restituita al mittente;

che il giudice a quo rileva come sussista un «problema di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost.», delle disposizioni sopra richiamate;

che il termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 cod. civ. e', infatti, un termine c.d. sostanziale a rilevanza processuale, in rapporto al quale la sentenza n. 49 del 1990 della Corte costituzionale ha stabilito, con pronuncia...

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