Sentenza nº 49 da Constitutional Court (Italy), 02 Febbraio 1990

RelatoreVincenzo Caianiello
Data di Resoluzione02 Febbraio 1990
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.49

ANNO 1990

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1989 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Paglialonga Cosimo ed altri e il Condominio Via Ventotene, 51 Genova, iscritta al n. 381 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio civile promosso da alcuni condomini per la impugnazione di una delibera assembleare, l'adito Tribunale di Genova, con ordinanza del 9 maggio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di 30 giorni, di cui all'ultimo comma dell'art. 1137 dei codice civile, in tema di impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale.

    Il giudice a quo ha, in primo luogo, affermato la rilevanza della proposta questione, dal momento che "la somma dei lassi temporali inter correnti tra il 7 luglio 1987 (data della deliberazione impugnata) ed il 1° agosto 1987 (inizio del periodo feriale) nonchè tra il 15 settembre 1987 (fine del periodo feriale) ed il 18 settembre 1987 (data di proposizione dell'impugnazione) non raggiunge i trenta giorni" indicati nell'art. 1137 del codice civile, sicchè la risoluzione della predetta questione si palesa decisiva nella fattispecie, nella quale la impugnativa degli attori - in quanto diretta avverso una delibera assembleare approvativa del rendiconto annuale e della ripartizione delle spese tra i condomini - deve ritenersi pacificamente soggetta al predetto...

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