Sentenza nº 49 da Constitutional Court (Italy), 02 Febbraio 1990
Relatore | Vincenzo Caianiello |
Data di Resoluzione | 02 Febbraio 1990 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.49
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1989 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Paglialonga Cosimo ed altri e il Condominio Via Ventotene, 51 Genova, iscritta al n. 381 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto in fatto
-
- Nel corso di un giudizio civile promosso da alcuni condomini per la impugnazione di una delibera assembleare, l'adito Tribunale di Genova, con ordinanza del 9 maggio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di 30 giorni, di cui all'ultimo comma dell'art. 1137 dei codice civile, in tema di impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale.
Il giudice a quo ha, in primo luogo, affermato la rilevanza della proposta questione, dal momento che "la somma dei lassi temporali inter correnti tra il 7 luglio 1987 (data della deliberazione impugnata) ed il 1° agosto 1987 (inizio del periodo feriale) nonchè tra il 15 settembre 1987 (fine del periodo feriale) ed il 18 settembre 1987 (data di proposizione dell'impugnazione) non raggiunge i trenta giorni" indicati nell'art. 1137 del codice civile, sicchè la risoluzione della predetta questione si palesa decisiva nella fattispecie, nella quale la impugnativa degli attori - in quanto diretta avverso una delibera assembleare approvativa del rendiconto annuale e della ripartizione delle spese tra i condomini - deve ritenersi pacificamente soggetta al predetto...
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