ORDINANZA 2 luglio 2021 - Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020, hanno colpito il territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in Provincia di Trieste. (Ordinanza n. 783). (21A04212)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

della protezione civile

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2021, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in Provincia di Trieste

Considerato che detti eventi calamitosi hanno causato movimenti franosi, esondazioni di corsi d'acqua con conseguenti allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e privati, nonche' danni alle attivita' produttive

Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa

Acquisita l'intesa della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Dispone:

Art. 1

Piano degli interventi

  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' nominato commissario delegato.

  2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' individuare soggetti attuatori, ivi comprese societa' in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 9, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

    1. al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art. 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'

    2. al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonche' alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuita' amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

  4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere la descrizione tecnica di ciascuna misura con la relativa durata e l'indicazione dell'oggetto della criticita', l'indicazione delle singole stime di costo, nonche' il CUP, ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il piano deve, altresi', indicare l'elenco puntuale dei comuni interessati dagli eventi oggetto della presente ordinanza.

  5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, puo' essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 9, nonche' delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2 decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei Ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 9, comma 4, del presente provvedimento.

  6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con lo stato di emergenza. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il commissario delegato puo' erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi.

  7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

  8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

    Art. 2

    Contributi di autonoma sistemazione

  9. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unita', in euro 700,00 per quelli composti da tre unita', in euro 800 per quelli composti da quattro unita', fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o piu' unita'. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

  10. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

  11. Agli oneri...

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