Ordinamento di rinvio alla Corte costituzionale

Pagine153

Page 153

@TRIBUNALE DI CREMA Ord. di rinvio 21 ottobre 1998. Pres. ed est. Ferrari - Imp. Trotta ed altro.

Violenza sessuale - Elemento oggettivo - Compimento di attisessuali - Nozione - Omessa previsione - Questione di legittimità costituzionale.

Non è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 609 bis c.p. nella parte in cui omette di fornire una definizione o descrizione alla locuzione «atti sessuali». (C.p., art. 609 bis) (1).

    (1) Le citate sentenze Corte cost. 8 giugno 1981, n. 96; Cass. pen., sez. III, 5 giugno 1998, Di Francia e Cass. pen., sez. III, 22 novembre 1995, Delogu, si trovano riportate rispettivamente in questa Rivista 1984, 10; ivi 1998, 677 e ivi 1996, 42.

(Omissis). Il tribunale ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo penale (r.g. n. 24/1997 trib.) a carico di Maurizio Trotta e Marcello Trotta, imputati entrambi, fra l'altro, del reato previsto e punito dall'art. 609 bis c.p.

L'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 609 bis c.p., preliminarmente sollevata dalla difesa degli imputati, è fondata e va accolta.

La norma di cui all'art. 609 bis c.p., come chiaramente si evince dai lavori preparatori della L. 15 febbraio 1996, n. 66, che l'ha introdotta, abrogando le precedenti fattispecie criminose della violenza carnale e degli atti di libidine violenti, dando attuazione ad istanze, da anni propugnate da un certo movimento di opinione (riecheggiante analoghi movimenti notoriamente molto attivi negli Usa) e volte ad una diversa collocazione penale (delitti contro la libertà personale e non più contro la moralità pubblica e il buon costume) di determinati comportamenti inerenti alla sfera sessuale e ad un maggiore rigore punitivo, ha unificato sotto un'unica previsione i fatti che in precedenza integravano i distinti reati di violenza carnale e di atti di libidine violenti, introducendo, come elemento unificante, la nozione di «atti sessuali», senza di tale nozione dare una definizione o descrizione, ma evidentemente rinviando ad una ritenuta comune condivisione del significato della locuzione «atto sessuale».

Ritiene questo tribunale che una pretesa concezione comunemente e univocamente accettata della locuzione «atto sessuale» non sia rinvenibile, sia nel linguaggio comune che nella letteratura scientifica. La stessa giurisprudenza di merito e di legittimità presenta non pochi esempi dai quali si può desumere...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT