LEGGE 2 gennaio 1989, n. 6 - Ordinamento della professione di guida alpina

Coming into Force27 Gennaio 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/01/12/089G0010/CONSOLIDATED/20190921
Enactment Date02 Gennaio 1989
Published date12 Gennaio 1989
Official Gazette PublicationGU n.9 del 12-01-1989
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Oggetto della legge

  1. La presente legge stabilisce i princi'pi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina, anche ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art 2.

Oggetto della professione di guida alpina

  1. E' guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attivita:

    1. accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;

    2. accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;

    3. insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

  2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attivita' di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficolta' e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, e' riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21.

  3. Le regioni provvederanno a individuare e a delimitare le aree sciistiche ove e' consentita l'attivita' dei maestri di sci.

Art 3.

Gradi della professione

  1. La professione si articola in due gradi:

    1. aspirante guida;

    2. guida alpina-maestro di alpinismo.

  2. L'aspirante guida puo' svolgere le attivita' di cui all'articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come definite dalle leggi regionali con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.

  3. L'aspirante guida puo' esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.

  4. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida. In mancanza, egli decade di diritto dall'iscrizione nell'albo professionale di cui all'articolo 4.

Art 4.

Albo professionale delle guide alpine

  1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina-maestro di alpinismo, e' subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali, articolati per regione e tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide di cui all'articolo 13.

  2. L'iscrizione va fatta nell'albo della regione nel cui territorio si intende esercitare la professione. E' ammessa, nel caso la guida alpina o l'aspirante guida intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio di piu' regioni, l'iscrizione in piu' di un albo, sempreche' sussistano i requisiti previsti dall'articolo 5. 3. L'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida di una regione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale.

  3. L'esercizio della professione da parte di guide e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti, provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione tecnica secondo l'ordinamento del Paese di provenienza, purche' non svolto in modo stabile nel territorio nazionale, non e' subordinato all'iscrizione nell'albo.

  4. E' considerato esercizio stabile della professione, ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 4, l'attivita' svolta dalla guida alpina-maestro di alpinismo o dall'aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della regione interessata, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.

Art 5.

Condizioni per l'iscrizione all'albo

  1. Possono ottenere l'iscrizione negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica nonche' dei seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunita' economica europea;

  2. eta' minima di 21 anni per le guide alpine-maestri di alpinismo, di 18 anni per gli aspiranti guida;

  3. idoneita' psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unita' sanitaria locale del comune di residenza;

  4. possesso del diploma di scuola media inferiore;

  5. non aver subi'to condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;

  6. residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della regione.

Art 6.

Trasferimento e aggregazione temporanea

  1. E' ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina-maestro di alpinismo e dell'aspirante guida, iscritti nell'albo di una regione, all'albo corrispondente di un'altra regione.

  2. Il trasferimento e' disposto dal collegio regionale competente per l'albo nel quale e' richiesta l'iscrizione, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio o stabile dimora in un comune della regione medesima.

  3. La guida alpina-maestro di alpinismo che intenda svolgere per periodi determinati, della durata massima di sei mesi, l'attivita' di insegnamento in scuole di alpinismo o di sci-alpinismo in regioni diverse da quelle nei cui albi e' iscritta puo' chiedere l'aggregazione temporanea ai relativi albi, conservando l'iscrizione negli albi delle regioni di appartenenza.

  4. L'aggregazione e' disposta dal competente collegio regionale delle guide. L'aggregazione di cui al comma 3 non puo' essere disposta nei confronti di aspiranti guida.

Art 7.

Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina

  1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione, come guida alpina-maestro di alpinismo o come aspirante guida, si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami.

  2. I corsi sono organizzati su base regionale, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide.

  3. Ciascun collegio regionale puo' altresi' affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide, di cui all'articolo 15, ovvero al collegio regionale delle guide di un'altra regione.

  4. Sono ammessi ai corsi regionali i residenti in un comune della rispettiva regione che abbiano l'eta' prescritta per l'iscrizione nel relativo albo e che, nel caso dei corsi per guide alpine-maestri di alpinismo, abbiano effettivamente esercitato la professione come aspiranti guida per almeno due anni.

  5. I corsi sono organizzati almeno ogni due anni.

  6. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal direttivo del collegio delle guide che ha organizzato il corso e sono composte di esperti delle materie insegnate nei corsi e di guide alpine-maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di cui al comma 8. Esse sono presiedute da una guida alpina-maestro di alpinismo designata dal collegio nazionale delle guide. Un componente e' nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo nell'ambito di una terna di nomi designati dalla presidenza del Club alpino italiano.

  7. I programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame sono definiti dal direttivo del collegio nazionale delle guide e approvati dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

  8. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide.

  9. Le spese relative all'organizzazione dei corsi di cui al presente articolo sono a carico delle rispettive regioni nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale.

Art 7.

Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina

  1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione, come guida alpina-maestro di alpinismo o come aspirante guida, si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami.

  2. I corsi sono organizzati su base regionale, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide. 2

  3. Ciascun collegio regionale puo' altresi' affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide, di cui all'articolo 15, ovvero al collegio regionale delle guide di un'altra regione. 2

  4. Sono ammessi ai corsi regionali i residenti in un comune della rispettiva regione che abbiano l'eta' prescritta per l'iscrizione nel relativo albo e che, nel caso dei corsi per guide alpine-maestri di alpinismo, abbiano effettivamente esercitato la professione come aspiranti guida per almeno due anni.

  5. I corsi sono organizzati almeno ogni due anni.

  6. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal direttivo del collegio delle guide che ha organizzato il corso e sono composte di esperti delle materie insegnate nei corsi e di guide alpine-maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di cui al comma 8. Esse sono presiedute da una guida alpina-maestro di alpinismo designata dal collegio nazionale delle guide. Un componente e' nominato dal...

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