DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2006, n. 63 - Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154

Coming into Force18 Marzo 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/03/03/006G0089/CONSOLIDATED/20091031
Enactment Date15 Febbraio 2006
Published date03 Marzo 2006
Official Gazette PublicationGU n.52 del 03-03-2006
Capo I Disposizioni ordinamentali generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154, recante delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni

  1. Il presente decreto legislativo disciplina la carriera dirigenziale penitenziaria individuata dalla legge 27 luglio 2005, n. 154, e da' attuazione alla delega legislativa al Governo contenuta nella stessa legge.

  2. Ai fini del presente decreto legislativo, si intendono:

  1. per legge, la legge 27 luglio 2005, n. 154;

  2. per decreto, il presente decreto legislativo;

  3. per Ministro, il Ministro della giustizia;

  4. per Ministero, il Ministero della giustizia;

  5. per Amministrazione, l'Amministrazione penitenziaria, in ogni sua articolazione, centrale e territoriale;

  6. per funzionari, il personale appartenente alla nuova carriera dirigenziale penitenziaria;

  7. per carriera, la nuova carriera dirigenziale penitenziaria disciplinata dal presente decreto;

  8. per Dipartimento, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Art 2.

Funzioni dirigenziali

  1. La carriera dirigenziale penitenziaria e' unitaria in ragione dei compiti di esecuzione penale attribuite ai funzionari. Lo svolgimento della carriera e' regolato dal presente decreto, e sussidiariamente ed in quanto compatibili, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

  2. I funzionari esercitano, secondo la qualifica ricoperta, i compiti e le funzioni di seguito indicati:

  1. direzione delle articolazioni centrali e territoriali dell'Amministrazione penitenziaria; direzione dell'Istituto superiore di studi penitenziari, degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari, degli uffici locali di esecuzione penale esterna, delle scuole di formazione e di aggiornamento del personale penitenziario;

  2. attivita' di rappresentanza, nell'adempimento degli incarichi indicati sub a), dell'Amministrazione penitenziaria anche a livello territoriale, nonche' attivita' di riferimento, per gli affari di natura penitenziaria, per gli uffici giudiziari, per gli organismi statali e gli enti locali, nonche', per gli aspetti e profili relativi alla sicurezza, per gli uffici territoriali del Governo (prefetture) e per le forze dell'ordine;

  3. coordinamento e trattazione delle attivita' di livello internazionale per i settori di competenza dell'Amministrazione penitenziaria; connessi rapporti con il Ministero degli affari esteri e del competente ufficio di diretta collaborazione con il Ministro;

  4. attivita' finalizzate a garantire il regolare funzionamento delle strutture penitenziarie, allo scopo in particolare di:

    1) assicurare che il trattamento penitenziario previsto dalla legge 25 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, costituisca permanente obiettivo per tutte le professionalita' impegnate negli istituti penitenziari;

    2) salvaguardare costantemente, negli istituti penitenziari, le condizioni di ordine e disciplina, nel pieno rispetto della dignita' della persona, e per il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza della collettivita';

    3) garantire la tutela della salute delle persone detenute ed internate, anche attraverso l'integrazione con i servizi sanitari del territorio;

    4) sviluppare iniziative volte al sostegno dei soggetti ammessi a misure alternative all'esecuzione penale in carcere e, comunque, di coloro nei cui confronti siano stati adottati, da parte dell'autorita' giudiziaria, provvedimenti limitativi della liberta' personale che debbano essere eseguiti fuori dagli istituti penitenziari;

    5) garantire il trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna, coordinandosi con le istituzioni, i servizi e gli organismi interessati presenti nel territorio di competenza;

  5. attivita' finalizzate all'accrescimento delle professionalita' operanti in ambiente penitenziario e di quanti siano autorizzati a prestare opera, anche a titolo gratuito e volontario, nel medesimo contesto;

  6. attivita' di controllo e verifica dei risultati e degli obiettivi conseguiti nell'adempimento dei compiti dei dirigenti penitenziari e del personale operante nelle strutture penitenziarie;

  7. con riferimento agli incarichi di dirigente responsabile degli istituti ed uffici interessati, attivita' di coordinamento e di indirizzo del personale di polizia penitenziaria operante nelle medesime articolazioni;

  8. attivita' di coordinamento delle diverse aree funzionali, comunque denominate e qualunque ne sia la specifica competenza tecnica ed operativa, operanti negli uffici centrali e periferici, negli istituti penitenziari, negli uffici locali di esecuzione penale esterna, negli ospedali psichiatrici giudiziari, nelle scuole di formazione ed aggiornamento;

  9. attivita' di studio, ricerca e produzione di documentazioni comunque utili al miglioramento dei servizi penitenziari ed all'innalzamento qualitativo dell'attivita' prestata negli ambienti penitenziari;

  10. attivita' di diretta collaborazione con i capi degli uffici, degli istituti penitenziari, delle scuole di formazione, degli ospedali psichiatrici giudiziari, degli uffici locali di esecuzione penale esterna.

Art 3.

Ruoli e qualifiche

  1. I funzionari si ripartiscono nei ruoli di dirigente di istituto penitenziario, dirigente di esecuzione penale esterna e dirigente medico psichiatra.

  2. Ogni ruolo prevede la qualifica di dirigente penitenziario; all'apice i ruoli convergono nella qualifica unitaria di dirigente generale.

  3. La dotazione organica del personale e' stabilita nella tabella A allegata al presente decreto.

  4. L'individuazione delle funzioni, come indicate nella tabella A, puo' essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, per sopravvenute esigenze organizzative e nel rispetto delle disposizioni concernenti la variazione delle dotazioni organiche.

  5. Ai vincitori del concorso di accesso alla carriera e' attribuita, per il periodo di frequenza del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5, la qualifica di consigliere penitenziario.

Art 4.

Accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria

  1. Alla carriera si accede dalla qualifica iniziale di ciascun ruolo, unicamente mediante pubblico concorso.

  2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di laurea specialistica, conseguita nei corsi di studio ad indirizzo giuridico, economico, sociale e scientifico, ovvero di diplomi di laurea rilasciati secondo l'ordinamento vigente prima delle modifiche introdotte dall'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individuati con regolamento del Ministro da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con lo stesso regolamento sono individuati gli eventuali diplomi di specializzazione richiesti per la partecipazione in ragione della peculiarita' delle funzioni e sono stabilite le forme di preselezione per la partecipazione ai concorsi, le prove d'esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore a tre, nonche' le modalita' di svolgimento del concorso e di formazione della graduatoria e la composizione dalla commissione esaminatrice.

  3. Per l'ammissione al concorso e' richiesta la cittadinanza italiana, un'eta' non superiore a quella stabilita dal regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' il possesso delle qualita' morali e di condotta prescritte dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  4. Nel concorso per il ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario il quindici per cento dei posti e' riservato ai dipendenti dell'Amministrazione inquadrati nell'area funzionale C ovvero nei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso del titolo di studio previsto dal decreto del Ministro di cui al comma 2 e con almeno tre anni di effettivo servizio in tali posizioni.

  5. Nel concorso per il ruolo dei dirigenti di esecuzione penale esterna il quindici per cento dei posti e' riservato ai dipendenti dell'Amministrazione inquadrati nell'area C - profilo professionale di assistente sociale, in possesso del titolo di studio previsto dal decreto del Ministro di cui al comma 2, con almeno tre anni di servizio in tale posizione funzionale.

  6. Nell'ambito del medesimo concorso, i posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti agli idonei.

  7. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri penitenziari ed ammessi al corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5.

Art 5.

Formazione iniziale

  1. Con regolamento del Ministro sono stabiliti le materie e le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale, della durata di diciotto mesi, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, le modalita' di svolgimento degli esami al termine del primo anno di corso...

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