DECRETO 10 ottobre 2005 - Attuazione della direttiva 1999/95/CE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 1999, concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi, che fanno scalo nei porti della Comunita'

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 ottobre 2005 Attuazione della direttiva 1999/95/CE del Parlamento e del Consiglio del 13

dicembre 1999, concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario

di lavoro della gente di mare a bordo delle navi, che fanno scalo nei porti

della Comunita'.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunita'; Visto l'art. 4, comma 8 della legge 9 marzo 1989, n. 86; Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 giugno 2001, n. 133 recante l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze; Visto l'art. 11, comma 5 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Decreta

Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce le norme per la verifica ed il controllo dell'osservanza delle disposizioni stabilite dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108 di attuazione della direttiva 1999/63/CE da parte delle navi che fanno scalo nei porti nazionali, al fine di migliorare la sicurezza marittima e le condizioni di lavoro, sanitarie e di sicurezza della gente di mare a bordo delle navi.

    Art. 2.

    Definizioni

  2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per

    1. ´naveª: ogni nave marittima, sia essa di proprieta' pubblica

    o privata, impegnata normalmente in operazioni commerciali marittime; i pescherecci non rientrano in questa definizione; b) ´Autorita' competente centraleª: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento della navigazione e del trasporto marittimo ed aereo; c) ´Autorita' competente localeª: le Capitanerie di porto e gli Uffici circondariali marittimi; d) ´ispettoreª: un funzionario pubblico o altra persona debitamente autorizzata dall'Autorita' competente centrale a verificare le condizioni di lavoro a bordo che risponde a tale Autorita'; e) ´reclamoª: qualsiasi informazione o rapporto trasmesso da un membro dell'equipaggio, un organismo professionale, un'associazione, un sindacato o, in generale, da chiunque sia interessato alla sicurezza della nave, in particolare alla sicurezza o...

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