DECRETO 31 agosto 2009 - Riconoscimento, alla sig.ra Oprea Ioana Luminita, delle qualifiche professionali estere abilitanti all''esercizio in Italia della professione di ingegnere. (09A10650)

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Oprea Ioana Luminita nata a Bucarest il 6 agosto 1972, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;

Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Inginer in profilul energetic specilizarea electroenergetica» conseguito presso l'«Universitatea politehnica din Bucaresti» nella sessione giugno 1997;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 aprile 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Oprea Ioana Luminita nata a Bucarest il 6 agosto 1972, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, oppure, a scelta della candidata, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di ventiquattro mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente...

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