Open licensing e banche dati

AutoreSimone Aliprandi
CaricaAvvocato e si occupa di consulenza, ricerca e formazione nel campo del diritto d'autore e più in generale del diritto dell'ICT
Pagine25-43
Open licensing e banche dati
SIMO NE ALI PRA NDI
SOMM ARI O:1. Introduzione: dati e banche dati – 2. Il particolare trattamento legale
per i database in Europa – 2.1. Prima della direttiva del 1996 sui database – 2.2. L’i-
nadeguatezza della tutela di diritto d’autore in senso stretto – 2.3. Un duplice livello di
tutela: la direttiva del 1996 e il diritto sui generis – 2.4. Categorie di database secondo
i livelli di tutela – 3. Il modello open licensing applicato ai database – 3.1. Licenze che
non licenziano – 3.2. La via della rinuncia – 3.3. La via dello specif‌ico licenziamento
– 4. Alcuni casi interessanti – 4.1. Dati geograf‌ici open: il progetto Open Street Map
– 4.2. Wikipedia come database? Il progetto DBpedia – 5. Letteratura scientif‌ica di
riferimento
1. INT RODU ZIO NE:DATI E B ANCHE DATI
Come sappiamo, le tecnologie digitali permettono di gestire, archiviare
e processare quantità enormi di informazioni. Ciò che pochi anni fa neces-
sitava il contributo di molte persone può essere fatto da un semplice soft-
ware automatizzato; ciò che pochi anni fa richiedeva intere stanze per la sua
archiviazione, oggi può essere memorizzato in un supporto USB di pochi
centimetri; ciò che pochi anni fa richiedeva intere giornate di lavoro oggi
è facilmente risolvibile in pochi minuti. Tempo, spazio e fatica sono stati
estremamente ridotti, a vantaggio di una sempre crescente disponibilità di
dati e sempre più numerose possibilità di gestione degli stessi.
Ma che cosa si intende di preciso per “dato”? Il vocabolario online Trec-
cani fornisce una def‌inizione alquanto eff‌icace: “ciò che è immediatamente
presente alla conoscenza, prima di ogni forma di elaborazione”1.
Faccio una precisazione che a qualcuno potrà sembrare banale ma che
ritengo importante per evitare pericolosi fraintendimenti. Il linguaggio co-
munemente usato in campo informatico spesso induce a creare confusione
L’Autoreè avvocato e si occupa di consulenza, ricerca e formazione nel campo del diritto
d’autore e più in generale del diritto dell’ICT.È responsabile del Progetto Copyleft-Italia.it,
è membro di Array (arraylaw.eu) e collabora con alcune cattedre universitarie; partecipa co-
stantemente a convegni ed eventi divulgativi e ha pubblicato alcuni libri rilasciando tutte le
sue opere con licenze di tipo copyleft. Licenza: Creative Commons Attribuzione – Condividi
allo stesso modo 2.5 Italia http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/it/legalcode.
1Cfr. http://www.treccani.it/vocabolario/dato/. Più avanti la def‌inizione riporta anche:
“Con uso più generico, elemento, in quanto offerto o acquisito o risultante da indagini e
utilizzato a determinati scopi”.
26 Informatica e diritto /Il quadro giuridico
sul reale signif‌icato di “dati”. C’è infatti la tendenza a parlare genericamente
di “dati” in riferimento a tutto il materiale memorizzabile su un disco f‌isso
o su altro supporto digitale, indipendentemente che si tratti di f‌ilm, brani
musicali, documenti, immagini. ..
Dal punto di vista del linguaggio giuridico (di cui è necessario tenere
conto in una rif‌lessione come questa) “dati” ha una portata semantica più
ristretta e si riferisce appunto solo alle singole e isolate informazioni, non
organizzate e non elaborate dall’ingegno umano. Queste, in quanto singole
informazioni deducibili dalla natura delle cose, non sono sottoposte ad alcu-
na tutela e privativa diretta. Dunque la proprietà intellettuale non si occupa
tanto di dati quanto piuttosto di banche dati (o di database nell’accezione
inglese), ed è molto importante tenere sempre presente questa distinzione.
Un’altra def‌inizione può tornare utile, ovvero quella di database che si
trova su Wikipedia: “in informatica, il termine database, banca dati o base di
dati, indica un insieme di archivi collegati secondo un particolare modello
logico (relazionale, gerarchico o reticolare) e in modo tale da consentirela ge-
stione dei dati stessi (inserimento, ricerca, cancellazione ed aggiornamento)
da parte di particolari applicazioni software dedicate”2.
Pur trattandosi di una def‌inizione rivolta al mondo informatico più che
giuridico, essa è suff‌iciente a darci conferma che “dati” e “banca dati” sono
effettivamente due concetti non sovrapponibili. Di conseguenza possiamo
affermare che i “dati” sono oggetto di regolamentazione e tutela da parte del
diritto della proprietà intellettuale solo quando si presentano come sistemi
organizzati3.
Come vedremo più avanti, in Europa con l’avvento negli anni 90 di una
normativa ad hoc per la tutela dei database, il concetto di database è stato ulte-
riormente precisato e approfondito da parte della scienza giuridica4. Ovvia-
mente non è casuale che l’esigenza di interrogarsi sull’opportunità di un par-
ticolare trattamento legale per i database sia emersa solo negli ultimi decenni:
ciò è appunto strettamente connesso alle nuove possibilità di raccolta, orga-
nizzazione e fruizione di grandi quantità di dati derivanti dalle tecnologie
digitali e alle opportunità commerciali basate su questo tipo di attività.
2Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Database.
3Restano però sempre applicabili le tutele più strettamente relativeall’ambito del segreto
e della concorrenza sleale.
4Si veda a tal proposito la def‌inizione fornitaall’ar t. 1.2. dalla Direttiva 96/9/CE: “Ai f‌ini
della presente direttiva per ‘banca di dati’ si intende una raccolta di opere, dati o altri elemen-
ti indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili
grazie a mezzi elettronici o in altro modo”.

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