DECRETO 18 marzo 1998, n. 147 - Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali delle societa' di gestione dei mercati e dei requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale

DECRETO 18 marzo 1998, n. 147.

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali delle societa' di gestione dei mercati e dei requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; Visto in particolare l'articolo 46, comma 3, del citato decreto legislativo, in base al quale il Ministro del tesoro, sentita la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilita' e di professionalita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle societa' di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari, nonche' i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale;.

Sentita la Consob; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 23 febbraio 1998; Vista la nota del 12 marzo 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.

Requisiti di professionalita' degli esponenti delle societa' di gestione

  1. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci delle societa' di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari (di seguito "societa' di gestione") devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: a) attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; b) attivita' professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attivita' della societa' di gestione; c) attivita' d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purche' le funzioni comportino la gestione di risorse economicofinanziarie.

  2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attivita' o delle funzioni indicate nel comma 1.

  3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilita' per un periodo non inferiore a un quinquennio. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

    Art. 2.

    Situazioni impeditive

  4. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco nelle societa' di gestione coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

  5. Il...

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