Omesso impedimento di reati ambientali commessi da terzi: la Cassazione esclude la posizione di garanzia in capo al terzo proprietario incolpevole

AutoreMattia Miglio - Filippo Ferri
Pagine673-676
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giur
Rivista penale 7-8/2015
LEGITTIMITÀ
(16) Cfr. Cass. pen., sez. IV, n. 37334 del 27 ottobre 2012: si tratta di
un infortunio occorso ad un dipendente di una società subappaltatrice il
quale, mentre si trovava all’interno del cantiere di lavoro per effettuare
lavori di pitturazione delle travi in ferro, spostava, al f‌ine di trasportare il
trabattello, una lamiera che era stata posta a copertura di una buca sen-
za alcuna segnalazione della situazione di pericolo e senza l’adozione di
alcuna cautela antinfortunistica, precipitando da un’altezza di circa dieci
metri e riportando lesioni personali che ne determinavano un’invalidità
permanente. Il principale motivo di ricorso del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione è basato sul fatto che egli, prima dell’evento,
avrebbe “segnalato e comunicato la situazione pericolosa dell’impianto
elettrico, tanto che il datore di lavoro si era attivato ed aveva dato avvio a
una serie di iniziative (tra cui l’adozione del sistema differenziale perfet-
tamente rispondente alle norme tecniche e di sicurezza), tutte rivolte a
gestire il fattore di rischio, ivi compreso quello connesso alle variazioni di
tensione”. La Corte ha affermato che “la responsabilità dell’imputato ri-
siede nella negligente sottovalutazione dei rischi, collegati alla presenza
nei locali di un impianto elettrico non a norma, che provocava situazioni
repentine di sovratensione, con conseguente malfunzionamento degli
apparecchi medicali ed un aumento rapido della corrente erogata dagli
elettrodi, idonee a generare nel paziente una sensazione dolorosa e delle
contrazioni più forti che potevano generare panico (e giustif‌icare così
la contestuale caduta della parte offesa e le relative lesioni, sia pure di
carattere lieve) e nella imperizia dimostrata dallo stesso ad affrontare la
situazione di pericolo.”.
corte dI cassazIone penale
sez. III, 9 dIceMbre 2013, n. 49327 (*)
(ud. 12 noveMbre 2013)
pres. squassonI – est. franco – p.M. salzano (parz. dIff.) – rIc. Merlet
Inquinamento y Rif‌iuti y Discarica y Condotta omis-
siva del proprietario del suolo y Nell’impedire lo
sverso di rif‌iuti in un adiacente corso d’acqua al
proprio fondo y Responsabilità ex art. 256, comma
2, del D.L.vo 152/2006 y Esclusione.
. In tema di normativa sui rif‌iuti, non può ritenersi re-
sponsabile del reato di cui all’art. 256, comma 2, del
D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 il proprietario di un terreno
per il solo fatto di non aver provveduto a munirlo di
un’adeguata recinzione onde impedire che da esso
venisse effettuato, ad opera di terzi, lo sversamento di
rif‌iuti in un adiacente corso d’acqua. (Mass. Redaz.)
(d.l.vo 30 aprile 2006, n. 152, art. 256) (1)
(*) La sentenza in epigrafe è già stata pubblicata in questa Rivista
2014, 192. Se ne ripubblica solamente la massima con nota di M. MI-
GLIO e F. FERRI.
oMesso IMpedIMento
dI reatI aMbIentalI
coMMessI da terzI:
la cassazIone esclude
la posIzIone dI garanzIa
In capo al terzo
proprIetarIo Incolpevole
di Mattia Miglio, Filippo Ferri
SOMMARIO
1. La vicenda sottoposta al vaglio del giudice di legittimità e
la non condivisibile soluzione adottata dal Tribunale di Ao-
sta. 2. I principi stabiliti dalla Cassazione. 3. Una soluzione
in conformità con i principi costituzionali di legalità, determi-
natezza e personalità della responsabilità penale. 4. Alcune
osservazioni conclusive.
1. La vicenda sottoposta al vaglio del giudice di legit-
timità e la non condivisibile soluzione adottata dal
Tribunale di Aosta
La vicenda sottoposta all’attenzione della Cassazione
può essere così sintetizzata: al titolare di un’impresa in-
dividuale veniva contestata, tra le varie imputazioni, la
violazione dell’art. 256, comma 2, del D.L.vo n. 152/2006
per aver scaricato in un torrente nei pressi di Aosta fanghi
formatisi sul suolo in seguito al deposito di residui deri-
vanti dalla produzione di calcestruzzo nonché vari sacchi
di materiale rizzato per produrre miscele bituminose (1).
Nel corso del procedimento di prime cure, tuttavia, la
difesa, una volta optato per il rito abbreviato, dimostrava
che lo scarico dei detti materiali non era affatto da attri-
buire all’imputato ma era interamente riferibile all’attività
di terzi ignoti.
Sennonché, il Tribunale di Aosta, pur non contestando
nel merito le argomentazioni fattuali addotte dalla difesa,
riteneva irrilevante tale circostanza, dal momento che, a
giudizio dell’organo giudicante, il proprietario del terreno,
che peraltro aveva segnalato al Corpo Forestale l’accadu-
to, avrebbe comunque dovuto predisporre un’adeguata
recinzione volta ad impedire che gli sversamenti dei terzi
venissero scaricati nel f‌iume (2).
Tale obbligo, secondo il giudizio del giudice di prime
cure, non era da circoscrivere a una mera dimensione
etico-sociale, ma rivestiva carattere strettamente giuridi-
co, dal momento che il soggetto avente la disponibilità di
un’area risulta gravato di una posizione di garanzia che
trova i suoi presupposti proprio nell’art. 42 della Costitu-
zione, nella parte in cui vincola e limita la proprietà alla
c.d. funzione sociale, obbligando così il proprietario a por-
re in essere ogni comportamento utile per evitare l’illecito
ambientale.
Il Tribunale di Aosta accoglie in questo modo l’orienta-
mento minoritario sorto in seno alla giurisprudenza della
Corte di Cassazione, che in alcune sparute pronunce si è
espressa a favore della responsabilità del proprietario di
un’area terrena per omesso impedimento dei reati ambien-
tali da parte di terzi; una giurisprudenza che riconosce la

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