In tema di introduzione nell'ambiente di OGM: propositi di efficienza e aspetti etici mirati a tutelare la salute della vita umana

AutoreCarlo Dell'Agli/Laura Dell'Agli
Pagine933-936

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@1. Note introduttive.

La sensibilità del legislatore comunitario, ancora una volta, l'ha portato ad avvertire gli effetti di una delicata realtà: la tutela della salute dei consumatori e quella dell'ambiente.

L'ultima stoccata dell'Europa alle condizioni di incertezza sollevate dal continuo accrescimento progressivo della tecnologia è rappresentata, in maniera particolare, dalla direttiva n. 18/2001/CE del Parlamento europeo, nonché del Consiglio, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

Tale direttiva abroga quella recante n. 220/90/Cee del Consiglio unitamente al D.L.vo 206/2001, di attuazione della direttiva n. 81/98/Ce che a sua volta modifica la direttiva n. 219/90/Cee in tema di impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati.

La dir. n. 18/2001 CE si riferisce, primariamente, ai notevoli rischi per la salute umana e per l'ambiente da molti temuti e da altri, invece, stimati idonei al conseguimento di buoni risultati; con ulteriore riguardo a circostanze favorevoli ad una possibilità di scelta di politica economica vantaggiosa all'incremento di tecnologie che, nella sfera agricola e agro-alimentare, si reputa siano di serio ostacolo con la politica europea favorevole, invece, al riconoscimento di valore di una produzione agro-alimentare di alta qualità.

Per meglio comprendere, almeno nelle linee essenziali, le innovazioni introdotte dalla direttiva n. 18/ 2001, si rende necessario un suo breve excursus.

Tale direttiva che ha, senza dubbio, il pregio di offrire una «lettura» delle nuove disposizioni, è stata oggetto di un lungo dibattito sorto, agli albori degli anni '90 per il superamento di difficili situazioni generali quali l'inquinamento ambientale causato dall'eccessivo impiego di pesticidi e fertilizzanti nell'agricoltura e per la necessità di far fronte ai necessari fabbisogni alimentari crescenti per l'aumento dello sviluppo demografico mondiale.

La biotecnologia, intesa come una tecnologia «esente da elementi contaminanti», nonostante la sua affermazione è, invero, andata soggetta ad una totale modifica della nozione medesima, generando dispute e contestazioni da parte di alcune istituzioni nonché dei consumatori, stante l'assenza valutativa scientifica dei rischi, cioè la mera identificazione degli agenti biologici, chimici e fisici idonei a provocare, sine dubio, effetti negativi sulla salute che possono rinvenirsi in qualsiasi alimento e che abbisognano, quindi, di una seria valutazione scientifica.

@2. La previgente e la neo direttiva.

Rispetto alla originaria stesura, cui si riferiva il contenuto della direttiva, il legislatore comunitario con il proprio intervento ha ritenuto di non modificare le caratteristiche di base della disciplina europea delle biotecnologie, che rappresenta la sua natura peculiare nel senso di essere rivolta specificamente ad una determinata tecnica: una normativa, quindi, che investe tutti i settori applicativi, ai quali, hanno dato man forte nel tempo, anche se con vari problemi organizzativi e di coordinamento, alcune discipline come quelle sui medicinali, sulle sementi e, fra quelle più note, quella sugli alimenti.

Per quanto concerne l'ambito applicativo della normativa nulla, sostanzialmente, è mutato, ossia il mero riferimento agli Ogm che sono intesi quale entità biologiche idonee a riprodursi o spostare materiale genetico, con lasciare al di fuori le sostanze non «vive», e come organismi il cui contenuto genetico è stato in maniera molto diversa rispetto a quanto si verifica in natura ossia con il normale accoppiamento o la ricombinazione 1 genetica naturale.

PROSPETTO A TECNICHE DI MODIFICAZIONE GENETICA (previste dall'Allegato I A, Parte 1, della Direttiva 18/ 2001(CE)

A. Tecniche di ricombinazione dell'acido nucleico. Comportano la formazione di nuove combinazioni di materiale genetico mediante inserimento in un virus, un plasmide batterico o qualsiasi altro vettore, di molecole di acido nucleico prodotte con qualsiasi mezzo all'esterno di un organismo, nonché la loro incorporazione in un organismo ospite nel quale non compaiono per natura, ma nel quale possono replicarsi in maniera continua.

B. Tecniche che comportano l'introduzione diretta in un organismo di materiale ereditabile.

Prevedono l'introduzione diretta in un organismo di materiale ereditabile preparato al suo esterno, tra cui microiniezione, la macroiniezione e il microcapsulamento.

C. Fusione cellulare (inclusa quella di protopiastri o le tecniche di ibridazione per la costruzione di cellule vive).

Presentano nuove combinazioni di materiale genetico ereditabile, mediante la fusione di due o più cellule, utilizzando metodi non naturali.

Ci si pone l'ovvia domanda se è da stimare rilevante, fra gli intenti dell'emissione di Ogm in relazione alla quale, a seconda che sia finalizzato a scopo di commercio o meno (ad esempio a scopo di ricerca), modificano significatamente la procedura autorizzativa ed i soggetti che ne sono naturalmente implicati.

@3. I criteri valutativi ed il monitoraggio dei rischi: la tutela dal cattivo transgenico.

Dalle brevi considerazioni svolte, quindi, continua in modo durevole laPage 934 caratteristica di tale disciplina protesa all'intervento avente lo scopo di controllo degli utilizzi della tecnologia in esame con maggiore importanza grazie all'uso di congegni, che ne permettono il compimento dell'esercizio del diritto, gestiti a carattere nazionale e comunitario, in ossequio al principio di prevenzione e soprattutto di quello precauzionale, che viene citato espressamente nei «considerando» nonché nella statuita articolata direttiva n. 18/2001 Ce.

In sostanza la ragione per la quale, quest'ultimo, costituisce uno dei principi cui l'azione della Comunità si deve conformare in tema d'ambiente, non deve assolutamente indurci a dover stimare non necessario tale riferimento che, lontano dall'essere una mera manifestazione di propositi, pare aver ispirato concretamente la neo normativa dell'immissione nell'ambito di organismi geneticamente modificati.

Poi, dando per ammesso che la gestione del rischio debba tenere con dovuta considerazione le varie circostanze nelle quali si acclari la carenza di prove scientifiche, la loro incertezza, vi sono ragioni - frutto di pregresse premesse - che danno chiare...

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