Proroga dell'accesso, per l'anno 2005, al trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita', per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di 50 addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di 50 addetti e per le imprese di vigilanza. (Decreto n....

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 luglio 2005 Proroga dell'accesso, per l'anno 2005, al trattamento straordinario di integrazione

salariale e di mobilita', per le imprese esercenti attivita' commerciale che

occupino piu' di 50 addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli

operatori turistici, con piu' di 50 addetti e per le imprese di vigilanza. (Decreto

n. 36663).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mobilita' e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 34158 del 31 maggio 2004, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2004, registro n. 4, foglio n. 377, adottato ai sensi del citato art.

3, comma 137, della legge n. 350/2003, con il quale sono stati individuati i criteri per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita', relativamente all'anno 2004, per le imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di 50 addetti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza e con il quale sono state definite le disponibilita' finanziarie per la concessione dei predetti trattamenti; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha disposto, tra l'altro, che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, entro il 31 dicembre 2005, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia; Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005...

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