Il caso ocalan (asilo territoriale, autodeterminazione dei popoli, estradizione, crimini internazionali di guerra, pena di morte)

AutoreSilverio Annibale
Pagine17-19

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Il caso Ocalan, solleva e richiama dei problemi giuridici sia sul piano interno che su quello internazionale in quanto ci troviamo di fronte a fatti giuridici internazionali che, come vedremo, non trovano ancora una loro sistemazione definitiva ed inoppugnabile (a volte) per mancanza di una base giuridica e (altre volte) per l'esistenza di principi giuridici internazionali confliggenti e concorrenti.

Per poter affrontare il caso Ocalan e quindi poterlo confrontare con gli istituti di diritto interno ed internazionale, occorre innanzitutto ricostruire i fatti.

Abdullah Ocalan è stato arrestato in Italia il 9 novembre 1998 (aeroporto di Fiumicino), in virtù di un mandato di cattura internazionale emesso dalla Germania per atti illeciti a lui imputabili, nonché perché privo di un passaporto valido.

In particolare, l'accusa mossa nei confronti di Ocalan riguarda l'omicidio di un bambino e di un uomo tedeschi e una serie di attentati incendiari, nonché l'accusa specifica di essere il capo di un'organizzazione terroristica, denominata Pkk.

Sulla base di tali accuse il 14 novembre 1998 la Corte di appello di Roma convalida l'arresto; il 20 novembre 1998 la quarta corte d'appello, concede, collegialmente, la libertà condizionata al leader curdo (obbligo di dimora).

La Turchia ha più volte richiesto all'Italia di estradare Abdullah Ocalan; il Governo italiano ha sinora rifiutato la richiesta turca per due ordini di motivi: a) perché Ocalan, interrogato il 16 novembre 1998, ha negato il consenso all'estradizione e ha confermato la richiesta di asilo politico; b) perché in Turchia vige la pena di morte.

Al rifiuto italiano, il Governo turco, per rappresaglia, ha fermato un italiano (Mauro Calascibetta) per traffico di stupefacenti, liberato poi il 16 novembre 1998 ed ora in procinto di essere estradato in Svizzera per essere giudicato (tentato omicidio).

Ha successivamente boicottato numerosi prodotti italiani e forniture militari italiane per un importo pari a 300 milioni di dollari 1.

Non essendo la situazione ancora delineata, possiamo azzardare alcune ipotesi, in base agli elementi di fatto e giuridici di cui disponiamo sinora.

Il problema che si pone dal punto di vista del diritto interno riguarda il conflitto tra l'obbligo di protezione di un rifugiato politico ai sensi dell'art. 10, comma terzo, della Costituzione italiana e l'accusa che pesa in capo ad Ocalan che priverebbe quest'ultimo della protezione di rifugiato giacché l'art. 10, comma terzo della Costituzione italiana non si applica a coloro che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione del loro Paese e siano, di conseguenza, perseguitati nelle forme legali, ovvero si siano macchiati di delitti contro l'umanità perseguibili in ogni Stato (obblighi erga omnes).

Infatti, i profughi politici, oltre ad aver diritto ad entrare nel nostro territorio senza dare contezza di sè (come richiesto per gli stranieri non profughi) in virtù del terzo comma dell'art. 10 Cost. it., hanno anche il diritto, ai sensi del (successivo) quarto comma, di essere protetti dallo Stato italiano da chi li perseguita, anche in presenza di trattati bilaterali (o multilaterali) di estradizione tra lo Stato richiesto e lo Stato richiedente, specie se in quest'ultimo si applichi la pena capitale; addirittura, anche quando il soggetto in questione sia perseguito nelle forme legali ed abbia commesso crimini contro l'umanità nello Stato o negli Stati in cui si applichi ancora la pena capitale.

Non potrebbe essere altrimenti in quanto, l'art. 10, comma terzo, nel riconoscere ai rifugiati le libertà democratiche garantite dallo Stato italiano (tra cui il diritto alla vita e a non essere sottoposto a torture o trattamenti inumani), la consegna di un perseguitato politico (ma anche di un soggetto passibile di un delitto) ad un paese dove vige la pena capitale verrebbe a contrastare persino con l'art. 10, comma terzo della Costituzione italiana, oltre che con l'art. 10, quarto comma, Cost. it., e con l'art. 27, comma quarto, Cost. it. (abolizione della pena di morte).

Ancora, l'art. 705 del codice di procedura penale dispone che l'estradizione non può essere concessa se un individuo possa incorrere in un procedimento penale suscettibile di non assicurargli il rispetto dei diritti fondamentali (principio del contraddittorio, difesa legale ecc.).

Oltre a ciò un comportamento contrario a quanto detto sopra...

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