DELIBERAZIONE 28 aprile 2010 - Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati. (Deliberazione n. 17297). (10A05672)
LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e le successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 58/1998, che prevede che la Consob possa, per le materie di propria competenza, chiedere ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti;
Visto l'art. 25-bis, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo n. 58/1998, che stabilisce che, in relazione alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione, la Consob esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'art. 6, commi 2 e 2-bis, lettere d), e), i), j), l), m) ed n), all'art. 8, commi 1 e 2, e all'art. 10, comma 1, nonche' i poteri di cui all'art. 7, comma 1 del medesimo legislativo n. 58/1998;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera w-bis, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, in base sin intendono per «prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione»: le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
Visto l'art. 31, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, che stabilisce che i promotori finanziari di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le societa' di gestione armonizzate, le banche comunitarie e extracomunitarie, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica;
Visto, altresi', l'art. 17 del medesimo decreto legislativo n. 58/1998, che prevede, fra l'altro, che la Consob possa richiedere alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio e alle SICAV l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
Visto l'art. 201, comma 12, dello stesso decreto legislativo n. 58/1998, che stabilisce che l'art. 8, comma 1, dello stesso decreto si applica agli agenti di cambio;
Visto il decreto del Presidente...
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