Il nuovo reato di stalking: prime considerazioni

AutoreLaura Terzi
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@1. Cos’è lo stalking

– Il fenomeno dello stalking – termine derivato dall’esperienza giuridica dei Paesi del common law, letteralmente to stalk vuol dire «fare la posta» (alla preda) – è individuato dalla scienza sociologica, nel comportamento ossessivo ed invasivo nella vita altrui realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive, quali telefonate, appostamenti, pedinamenti, e-mail1 fino, nei casi più gravi, all’attuazione di condotte integranti di per sé reato (minacce, ingiurie, danneggiamenti, lesioni personali).

Si tratta, quindi, di comportamenti molesti, diretti o indiretti, ripetuti nel tempo, che incutono uno stato di soggezione nella vittima causandole un disagio fisico o psichico e un ragionevole senso di timore.

Lo stalking condiziona ogni aspetto della vita personale e professionale della vittima2, ne limita la libertà e ne viola la privacy. Il dover subire la costante presenza e il controllo imposti dallo stalker pone la vittima in un perenne stato di emergenza e stress psicologico.

Inoltre, secondo studi psicologici le vittime di atti persecutori riportano anche gravi danni nel lungo periodo poiché tendono a soffrire dei c.d. disturbi post traumatici da stress che non cessano in concomitanza con la conclusione delle molestie, poiché in esse rimane vigile il timore di essere «braccate».

Il fenomeno è diffusissimo3 e sovente tali atti persecutori hanno costituito «il campanello d’allarme» (inascoltato) della commissione di reati di violenza a sfondo sessuale o di omicidi dal movente passionale4. Altre volte in conseguenza di tali molestie le vittime sono state indotte al suicidio, poiché sentitesi abbandonate dalle istituzioni e disarmate di fronte al loro aguzzino hanno visto nella morte l’unica via di fuga.

Nonostante tale incidenza, lo stalking è stato per molti anni un fenomeno sottovalutato in Italia, probabilmente per ragioni culturali e sociali che hanno portato a confondere lo stalker con un corteggiatore particolarmente appassionato. Ma la differenza, pur non essendo palese, è notevole.

Per essere più chiara mi si conceda una metafora. Se vedeste un uomo dar da mangiare ad un cane, pensereste subito ad un padrone amorevole. Ma, se sapeste che quel cibo è avvelenato, capireste che le intenzioni son ben altre. Ecco, lo stalker nutre la vittima di un affetto «avvelenato». Solo che è difficile percepirne la pericolosità poiché siamo tutti culturalmente portati a credere che l’affetto sia sempre un bene. Che anche le attenzioni più assillanti siano sempre lusinghiere, particolarmente per una donna. Invece non è assolutamente così.

Inutile negare che statisticamente la parte offesa in questo reato la maggior parte delle volte è donna, perseguitata proprio in ragione del genere di appartenenza, per aver scelto di porre fine a una relazione sentimentale indesiderata e dunque essersi discostata dal «ruolo sociale» che, secondo una mentalità patriarcale ancora estremamente diffusa, sarebbe chiamata a ricoprire.

Spinti dal preoccupante dilagare del fenomeno, molti Paesi europei5 ed extraeuropei per lo più con ordinamenti di common lax (extraeuropei: Stati Uniti d’America, Canada, Australia, Nuova Zelanda; europei: Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Regno Unito), al 2007 avevano già adottato legislazioni specifiche anti stalking ed avevano creato un’apposita fattispecie di reato per incriminare tali forme di condotte.

@2. Cenni di diritto comparato

– In base al rapporto «Proteggere le donne dal nuovo crimine dello stalking: un confronto fra i diversi approcci legislativi all’interno dell’Unione Europea» del Modena Group on Stalking6 i Paesi membri dell’Unione Europea che, al 2007, erano provvisti di una specifica normativa sullo stalking erano ben 8: Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Regno Unito.

E al di là della rilevanza penale, il rapporto del Modena Group on Stalking, sottolinea che ben 10 Stati membri dell’Unione Europea al 2007 avevano già istituito delle forme di supporto sociale o psicologico specifico per le vittime dello stalking (Belgio, Finlandia, Germania, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito). Forme di supporto fornite, a seconda dei casi, dalla polizia, da associazioni di volontariato o dal sistema sanitario.

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Ecco come la materia viene disciplinata in alcuni Paesi europei ed extraeuropei7.

Negli Stati Uniti, la prima legge in materia è stata approvata dallo Stato della California nel 19918; nel 1994 tutti i 50 Stati e il distretto di Colombia approvarono una particolare legislazione. Molte delle leggi antistalking fanno riferimento al premeditato, ostile e persistente comportamento di seguire o molestare un’altra persona. Alcuni Stati richiedono che insieme alle molestie sia anche presente una «minaccia credibile», ossia una minaccia verbale o scritta di violenza perpetrata verso la vittima dal persecutore e che sia verosimile che costui intenda e abbia la possibilità di attuarla.

Nel 1996 grazie al presidente Clinton, con l’Interstate Stalking Act, lo stalking diventa un crimine federale, che punisce «chiunque attraversa i confini di Stato con l’intenzione di molestare o minacciare un’altra persona generando nella medesima il ragionevole timore di temere per la propria vita o comunque per l’incolumità propria o della propria famiglia».

Nel 1993 in Canada è stato inserito nel Criminal Code il reato di molestia criminale (criminal harassment) al fine di osteggiare in particolare i casi di violenza contro le donne. L’art. 164 dispone che è vietato agire nei confronti di una persona in modo da farla sentire molestata, se l’atto in questione ha per effetto di farle ragionevolmente temere per la propria sicurezza o per quella di altre persone di sua conoscenza. Nel 1997 le disposizioni relative alle molestie criminali sono state ulteriormente inasprite, in quanto l’omicidio commesso in un contesto di molestia insistente è considerato omicidio di primo grado (secondo l’ordinamento canadese l’omicidio di primo grado è quello volontario e premeditato).

Nel 1997 nel Regno Unito è stato adottato ilProtection from Harassment Act con il quale è stata inserita una specifica figura di reato che consiste in qualsivoglia condotta che possa costituire molestia per una persona oppure possa indurla a temere una imminente violenza su di sé. Inoltre, incorre nel medesimo reato colui che, consapevole di tali effetti o comunque essendo in grado di prevederli, «induce con la propria condotta un’altra persona a temere, in almeno due occasioni, che le sia usata violenza». Tale condotta configura un’ipotesi di responsabilità civile con relativo risarcimento dei danni in Inghilterra e Galles, e contro di essa la legge prevede la possibilità di ottenere un decreto del tribunale atto a far cessare il comportamento illecito. La violazione dell’ingiunzione del tribunale integra gli estremi di un reato penale.

Nella maggior parte dei Paesi di common law, pur considerate le differenze fra i vari ordinamenti, il metodo impiegato al fine di contrastare il fenomeno dello stalking è il seguente:

– si prevede una norma penale che dà una definizione dello stalking «essenziale», che richiede «una serie di comportamenti ripetuti» anche se non viene indicato il numero minimo di condotte9. A tale norma sono associate pene non troppo elevate;

– allo scattare della fattispecie (o di un fumus della realizzazione della stessa), la vittima può richiedere all’autorità di emanare un restraining order (o injunction), con cui si diffida lo stalker dal proseguire nelle molestie persecutorie; se questi viola il restraining order scatta un’aggravante del reato, e qui le sanzioni divengono più pesanti;

– spesso le sanzioni penali sono affiancate da sanzioni interdittive o civili, o da trattamenti medico-psicologici.

Nel marzo 2007 in Germania è stato novellato il codice penale introducendo il reato di stalking.

Il nuovo art. 238 del codice penale punisce con la detenzione fino a tre anni o con il pagamento di un’ammenda pecuniaria chiunque perseguiti illecitamente una persona cercando insistentemente la sua vicinanza, tenti di stabilire con essa un contatto tramite i mezzi di telecomunicazione o l’ausilio di terzi, ordini merci o servizi utilizzando abusivamente i suoi dati personali oppure induca un terzo a mettersi in contatto con essa, minacci con lesioni corporali l’incolumità, la salute e la libertà della vittima o di una persona ad essa vicina, oppure compia azioni simili che rechino grave pregiudizio all’organizzazione di vita di tale persona. I commi 2 e 3 dell’art. 238 del codice penale stabiliscono: una pena detentiva che va da tre mesi a cinque anni se il molestatore mette in pericolo di morte o provoca un grave danno di salute alla vittima, ad un suo familiare o ad una persona ad essa vicina ed una pena detentiva che va da uno a dieci anni in caso di morte della vittima, di un suo familiare o di una persona ad essa vicina. Se si escludono tali casi, il reato di stalking è generalmente perseguito su richiesta di parte, ma può tuttavia esserlo d’ufficio nel caso in cui l’autorità giudiziaria vi individui un interesse pubblico all’azione penale.

@3. L’esigenza di una legislazione specifica in materia

– In Italia invece, il fenomeno dello stalking per lungo tempo è stato sottovalutato sia dal legislatore che dalla dottrina. Questo, nonostante tali atti persecutori siano principalmente lesivi di quella libertà morale, che autorevole dottrina considera come: «il fondamento su cui si ancorano tutte le altre libertà bisognose di protezione, dalla libertà di movimento alla libertà economica e a tutte le altre libertà, inevitabilmente pregiudicate dalla aggressione alla libertà morale: rappresenta, dunque, un bene-valore assoluto ed anticipato, in senso figurato, rispetto a tutte le altre forme di libertà»10.

L’introduzione del reato di stalking risponde finalmente all’esigenza di...

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