LEGGE 19 maggio 1971, n. 403 - Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi

Coming into Force15 Luglio 1971
Published date30 Giugno 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/06/30/071U0403/CONSOLIDATED/20181231
Enactment Date19 Maggio 1971
Official Gazette PublicationGU n.162 del 30-06-1971
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista e' esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanita', sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.

Gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo se queste sono effettuate da massaggiatori e massofisioterapisti diplomati, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145

Art 2.

Sono tenuti ad assumere direttamente in ruolo un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi istituito con la legge 21 luglio 1961, n. 686:

  1. gli enti ospedalieri e gli altri istituti di ricovero e cura da cui dipendono ospedali generali, quando l'ospedale abbia piu' di 200 posti-letto; ove il numero dei posti-letto sia superiore a 700, dovra' essere assunta una unita' ogni 300 posti-letto eccedenti i 700;

  2. gli ospedali specializzati per cure ortopediche, traumatologiche, di riabilitazione e recupero funzionale, climatiche, idroterapiche, balneotermali, cinetiche, massoterapiche o miste o comunque cure fisiche e affini per ogni 50 posti-letto.

Gli ospedali di cui al comma precedente sono tenuti a istituire nei rispettivi ordinamenti, ove non esista, il ruolo organico dei massaggiatori e massofisioterapisti con apposito decreto o deliberazione sottoposti ai normali controlli degli organi competenti, anche in deroga alle disposizioni legislative e regolamentari che fanno divieto di assunzione di personale senza concorso.

Sono ugualmente tenuti ad assumere, indipendentemente dall'esistenza del ruolo, un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato e iscritto all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e...

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