Art
1.
Gli ospedali generali con non meno di 200 letti e, indipendentemente dall'esistenza e dal numero dei posti letto, gli ospedali e gli istituti di cura specializzati, comunque denominati, ove si praticano cure ortopediche e gli stabilimenti termali, appartenenti o comunque dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni civili o militari dello Stato o da altri Enti pubblici, sono tenuti ad introdurre nei rispettivi organici almeno un posto di ruolo di massaggiatore o massofisioterapista, ove non esista, e a conferire tale posto a un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato.
Sono ugualmente tenuti ad assumere un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato le case di cura generali con non meno di 200 letti e, indipendentemente dall'esistenza e dal numero dei posti letto, le case di cura specializzate, comunque denominate, ove si praticano cure ortopediche e gli stabilimenti termali, gestiti da privati.
I limiti di eta' per le assunzioni previste dal primo comma sono fissati dai 21 ai 45 anni.
Art
2.
Per gli ospedali, gli istituti di cura e gli stabilimenti termali di cui al primo comma dell'articolo precedente, i cui posti in organico di massaggiatore o massofisioterapista risultino coperti da personale diplomato. L'obbligo di assumere un massaggiatore o massofisioterapista privo della vista ricorre per le assunzioni che si verificheranno dopo la entrata in vigore della presente legge.
Nel caso in cui le case di cura e gli stabilimenti termali privati indicati nel secondo comma del precedente articolo abbiano gia' alle loro dipendenze uno o piu' massaggiatori o massofisioterapisti diplomati, l'obbligo di assumere un massaggiatore o massofisioterapista privo della vista ricorre dalla data di cessazione dal servizio di uno dei massaggiatori o massofisioterapisti diplomati utilizzati sino alla stessa data.
Art
3.
I massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, assunti in base ai precedenti articoli, sono equiparati alle infermiere professionali agli effetti del trattamento economico e normativo.
Art
4.
Le trasgressioni all'obbligo di cui al secondo comma del precedente articolo 2 Sono punite con un'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni unita' minorata non assunta.
Art
5.
Gli ospedali, gli Istituti di cura e gli stabilimenti termali di cui al primo comma del precedente art. 1, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, devono inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un prospetto dal quale...