LEGGE 10 maggio 1978, n. 170 - Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20

Coming into Force14 Maggio 1978
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/05/13/078U0170/CONSOLIDATED/19871209
Published date13 Maggio 1978
Enactment Date10 Maggio 1978
Official Gazette PublicationGU n.131 del 13-05-1978
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La Commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, indaga sui fatti costituenti reato previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione con i poteri stabiliti dalla presente legge per riferirne al Parlamento in seduta comune.

La Commissione inquirente e' denominata negli articoli seguenti "la Commissione".

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1987, N. 496 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE

Art 2.

L'autorizzazione prevista dall'articolo 68 della Costituzione non e' richiesta per il procedimento d'accusa e per il giudizio innanzi alla Corte costituzionale dei membri del Parlamento, nonche' per emettere a loro carico provvedimenti coercitivi e cautelari, salvo quanto previsto nel comma seguente.

L'ordine di arresto emesso dalla Commissione nei confronti delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione deve essere convalidato dalla Camera di appartenenza entro venti giorni dalla sua emissione.

Entro lo stesso termine l'ordine di arresto per le persone che non sono membri del Parlamento deve essere convalidato dalla Camera dei deputati. In mancanza di convalida, l'ordine di arresto si intende revocato.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1987, N. 496 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE

Art 3.

Il rapporto relativo ad un fatto preveduto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione deve essere presentato al Presidente della Camera dei deputati.

La denuncia, oltre che all'autorita' prevista dall'articolo 7 del codice di procedura penale, puo' essere presentata direttamente al Presidente della Camera.

Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia deve presentarla al Presidente della Camera di appartenenza.

Nei casi in cui il rapporto o la denuncia non sono presentati direttamente al Presidente della Camera, l'autorita' che li riceve deve curarne l'immediata trasmissione al Presidente stesso.

La Commissione da' inoltre comunicazione al Presidente della Camera delle indagini promosse d'ufficio.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1987, N. 496 A SEGUITO DI REFERENDUM POPOLARE

Art 4.

La Commissione, qualora, esperite le indagini del caso, ritenga che i fatti non sono manifestamente infondati, riferisce al Parlamento in seduta comune per le deliberazioni di sua competenza.

Le indagini di cui al comma precedente devono essere esperite nel termine di sei mesi dalla data della trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, ovvero, nel caso di indagini d'ufficio, dalla data della comunicazione allo stesso Presidente. Il termine puo' essere prorogato, per una sola volta, per non piu' di tre mesi, qualora almeno sei commissari ne facciano richiesta al presidente della Commissione.

Il Parlamento, su richiesta di almeno cinquanta membri, puo' disporre a maggioranza che la Commissione compia un supplemento di indagini...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT