IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 75 della Costituzione;
Visto l'art. 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
Visti gli atti, trasmessi in data 7 dicembre 1987 dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1987, per l'abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 10 maggio 1978, n. 170, recante: "Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20";
Visto l'art. 2 della legge 7 agosto 1987, n. 332;
Ritenuta la necessita' di evitare che, a seguito del risultato del referendum, la materia dei procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20, resti priva di disciplina;
Ritenuto altresi', che, per la complessita' della materia suddetta, appare necessario prorogare nella misura massima prevista dalla legge il termine di entrata in vigore dell'abrogazione degli articoli sopra citati, onde consentire l'approvazione di una nuova disciplina sostitutiva della precedente;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 dicembre 1987;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto: Art. 1.
In esito al referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1987, sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 10 maggio 1978, n. 170.
L'abrogazione ha effetto decorsi centoventi giorni...