LEGGE 4 aprile 1985, n. 123 - Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi

Coming into Force26 Aprile 1985
End of Effective Date08 Ottobre 2010
Published date11 Aprile 1985
Enactment Date04 Aprile 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/04/11/085U0123/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.86 del 11-04-1985
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sono reclutati, oltre che dal personale di cui all'articolo 3, lettera b), della legge 8 marzo 1958, n. 233, dagli allievi di corsi regolari di tre anni svolti presso l'Accademia aeronautica. A detti corsi possono essere ammessi i giovani in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualita' di pilota di aeroplano.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

Le materie d'insegnamento e le modalita' di svolgimento dei corsi regolari destinati al reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sono determinate con decreto del Ministro della difesa.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

Per i giovani ammessi all'Accademia aeronautica ai sensi del precedente articolo 1 si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle attinenti al conseguimento dei brevetti di pilota di aeroplano e di pilota militare.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

All'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale gli allievi devono assumere l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, per un periodo di otto anni.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66

Art 5.

Gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, che al termine del primo e del secondo anno accademico siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'articolo 10 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ma siano riconosciuti non piu' in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per...

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