LEGGE 5 febbraio 1992, n. 143 - Nuove norme per la concessione della "Stella al merito del lavoro"

Coming into Force07 Marzo 1992
Enactment Date05 Febbraio 1992
Published date21 Febbraio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/21/092G0154/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.43 del 21-02-1992
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. La decorazione della "Stella al merito del lavoro", istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, e' concessa ai lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti da imprese pubbliche e pri- vate, anche se soci di imprese cooperative, da aziende o stabilimenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, nonche' ai lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale, che abbiano almeno uno dei seguenti titoli:

    1. si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosita' e di buona condotta morale;

    2. abbiano con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione;

    3. abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro;

    4. si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell'attivita' professionale.

  2. La decorazione comporta il titolo di "Maestro del lavoro".

    AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.
  1. La decorazione puo' essere concessa, senza l'osservanza dei requisiti di cui ai successivi articoli, per onorare la memoria dei lavoratori italiani anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravita' determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati.

Art 3.
  1. La decorazione e' concessa ai lavoratori indicati all'articolo 1 che siano cittadini italiani, abbiano compiuto cinquanta anni di eta' e abbiano l'anzianita' di lavoro indicata all'articolo 4.

Art 4.
  1. La decorazione e' concessa ai lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni documentabili, alle dipendenze di una o piu' aziende, purche' il passaggio da un'azienda all'altra non sia stato causato da demeriti personali.

Art 5.
  1. La decorazione e' concessa, anche senza l'osservanza dei limiti di anzianita' di cui all'articolo 4, ai lavoratori italiani all'estero che abbiano dato prove esemplari di patriottismo, di laboriosita' e di probita'.

Art 6.
  1. Annualmente possono essere concesse 1.000 decorazioni...

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