LEGGE 15 novembre 1973, n. 765 - Nuove norme in materia di gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, in attuazione dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1971, n. 1041

Coming into Force16 Dicembre 1973
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Enactment Date15 Novembre 1973
Published date01 Dicembre 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/12/01/073U0765/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.310 del 01-12-1973
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi a domande per concessioni, riconoscimenti, licenze, autorizzazioni e nulla osta previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di utilizzazione di acque superficiali e sotterranee, di spiagge e pertinenze lacuali, di dighe di ritenuta, di linee elettriche, di opere di bonifica e miglioramento fondiario e, in generale, di tutela e di polizia idraulica fluviale sono a carico del richiedente. Tra le spese di cui al precedente comma sono comprese le indennita' di missione spettanti in forza della legge 15 aprile 1961, n. 291.

Art 2.

Sono altresi' a carico del richiedente le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui Fogli annunzi legali, se prevista, dei relativi provvedimenti, quelle di sorveglianza e del collaudo di cui all'articolo 24 del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, ed ogni altra spesa dipendente dal fatto della concessione o autorizzazione.

Art 3.

Il richiedente, ove non vi provveda direttamente, e' invitato dall'ufficio che riceve la domanda ad effettuare, entro il termine di quindici giorni dalla sua presentazione, il versamento, anche parziale, della somma che l'ufficio stesso, tenuto conto della rilevanza e della ubicazione delle opere previste nonche' delle presumibili esigenze di istruttoria e di indagini ad esse connesse, riterra' necessarie. Con le modalita' di cui al comma precedente possono essere richieste eventuali integrazioni delle somme gia versate. In caso di mancato versamento delle somme richieste, entro il termine assegnato, la domanda si intendera' rinunciata. Delle somme introitate a norma della presente legge, l'Amministrazione e' tenuta a dare, a richiesta, rendiconto a coloro che le hanno versate.

Art 4.

Per la riscossione di eventuali crediti, derivanti dall'applicazione della presente legge, si applicano, in conformita' dell'articolo 39 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, le disposizioni del testo...

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