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L'articolo 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, il giorno successivo alla fine di ogni mese, l'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari nonche' l'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, con l'eventuale motivazione del rifiuto. Uguale obbligo hanno gli uffici del registro per le dichiarazioni di rifiuto di accettazione delle cambiali.
Nell'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari il debitore contro il quale il protesto e' levato deve essere identificato con l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita. Tali dati devono essere integralmente riportati nell'elenco dei protesti trasmessi al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e trascritti a fianco del nome del debitore protestato nel registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate ad elaborare le statistiche relative ai protesti per mancata accettazione".
LEGGE 18 agosto 2000, n. 235 - Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari
Coming into Force | 26 Dicembre 2000 |
Enactment Date | 18 Agosto 2000 |
Published date | 28 Agosto 2000 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/2000/08/28/000G0285/ORIGINAL |
Official Gazette Publication | GU n.200 del 28-08-2000 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge:
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L'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine, puo' chiederne l'annotazione sul citato registro informatico. A tale fine l'interessato presenta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio la relativa formale istanza, compilata secondo il modello allegato alla presente legge, corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del...
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