LEGGE 31 dicembre 1991, n. 429 - Nuove norme in materia di indennita' di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati

Coming into Force25 Gennaio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/01/10/092G0014/ORIGINAL
Enactment Date31 Dicembre 1991
Published date10 Gennaio 1992
Official Gazette PublicationGU n.7 del 10-01-1992
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Con decorrenza dal 1› marzo 1991 l'indennita' di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 406, e successive modificazioni ed integrazioni, e' stabilita in misura uguale all'indennita' di assistenza ed accompagnamento, disciplinata dall'articolo 3, comma 2, lettera A, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni, spettante alle persone affette da cecita' bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra ai sensi del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e succes- sive modificazioni ed integrazioni.

  2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 si applicano all'indennita' di accompagnamento per i ciechi civili assoluti i meccanismi di adeguamento automatico previsti e richiamati dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342, per l'indennita' di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecita' bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.
  1. Alle persone affette da piu' minorazioni le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo ad una delle indennita' previste dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), e dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni, con decorrenza dal 1› marzo 1991 spetta un'indennita' cumulativa pari alla somma delle indennita' attribuibili ai sensi delle norme citate.

Art 3.
  1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 57.000 milioni per il 1991 e in lire 69.000 milioni a decorrere dal 1992, si provvede:

  1. quanto a lire 25.000 milioni per il 1991, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello...

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