CIRCOLARE 25 febbraio 2003, n. 1250 - Nuove istruzioni relative al Fondo rotativo per la progettualita'

Alle amministrazioni statali Agli enti pubblici Alle regioni Alle province autonome di Trento e di Bolzano Alle amministrazioni provinciali e comunali Alle comunita' montane, isolane e di arcipelago Alle unioni di comuni e, per conoscenza

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano Alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali All'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) All'Unione province italiane (U.P.I.) All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C.E.M.)

Premessa: le novita' recate dalla legge finanziaria 2003.

Il Fondo rotativo per la progettualita' (d'ora in avanti, anche "FRP") e' stata istituito a fine 1995, dalla legge n. 549(1).

Nei sette anni trascorsi dalla sua istituzione, lo strumento ha registrato un costante incremento delle richieste di accesso, che ha determinato un notevole impegno di risorse in termini di formale concessione dei finanziamenti.

(1) Il testo vigente dell'art. 1, commi da 54 a 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e' riportato in allegato A.

A tale fenomeno, tuttavia, non ha fatto riscontro una altrettanto decisa capacita' dei soggetti beneficiari di dare effettivamente seguito alle attivita' progettuali finanziate: il rapporto tra le somme effettivamente utilizzate (erogazioni) e l'importo delle anticipazioni complessivamente concesso risulta infatti piuttosto insoddisfacente.

La Cassa depositi e prestiti ha introdotto a fine 2001, per via amministrativa - e quindi nel quadro della normativa primaria in quel momento vigente - dei meccanismi procedurali volti al piu' efficace utilizzo delle risorse, nel rispetto della natura rotativa del Fondo; tali correttivi hanno prodotto, durante lo scorso anno, dei primi significativi risultati.

L'art. 70 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) incide oggi profondamente sulla disciplina legislativa pre-vigente, ridefinendo in parte il relativo ambito soggettivo ed oggettivo, ma soprattutto consegnando all'Istituto dei piu' ampi margini di flessibilita' regolativa ed operativa, necessari a rafforzare ed a rendere completo ed organico il quadro delle nuove caratteristiche di funzionamento del FRP.

Cio' nella conferma e, anzi, nel rafforzamento, della finalita' originaria del Fondo, che come e' noto consiste nel razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti delle amministrazioni e degli enti pubblici.

Il consiglio di amministrazione della Cassa, nella seduta del 25 febbraio 2003, ha dunque deliberato l'approvazione della presente circolare, che sostituisce integralmente la precedente n. 1245/01.

Per rendere piu' agevole l'utilizzo dello strumento da parte degli enti interessati, la circolare contiene indicazioni di carattere generale sulle principali caratteristiche del FRP, delucidazioni su aspetti procedurali nonche' una serie di schemi di domanda, di dichiarazioni e di allegati tecnici, da utilizzare per l'accesso alle risorse agevolate.

Per la terminologia utilizzata si fa riferimento a quella prevista dalla legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni e dal relativo regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e successive modificazioni ed integrazioni).

  1. Dotazione del fondo e riserve.

    Il Fondo ha natura rotativa, in quanto le sue disponibilita' vengono ricostituite attraverso i rimborsi da parte degli utilizzatori.

    La nuova disciplina legislativa non fissa un puntuale importo per la dotazione del FRP, ma attribuisce alla Cassa depositi e prestiti il compito di stabilirla periodicamente, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58 (dell'art. 1 della legge n. 549/1995).

    Cio' stante, e considerato le attuali disponibilita' sul bilancio dello Stato, la dotazione del Fondo viene ora stabilita, fino a nuova deliberazione, in 400 milioni di euro.

    Tale importo complessivo, in base alle nuove disposizioni legislative, e' articolato nelle seguenti quote di riserva

    quota A: fino a 120 milioni di euro (pari al 30% della dotazione complessiva), per le esigenze progettuali degli interventi inseriti nel piano straordinario, di cui all'art. 80, comma 21, della legge finanziaria 2003, di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone a rischio sismico. Tale riserva sara' operativa, per espressa previsione legislativa, per un biennio; scadra' dunque il 31 dicembre 2004; quota B: almeno 168 milioni di euro (pari al 60% della quota residua, ossia della dotazione complessiva al netto della "quota A"), per le aree depresse del territorio nazionale nonche' per l'attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzati in tali aree. Si rammenta che le aree depresse del territorio nazionale sono quelle dichiarate ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali comunitari di cui agli obiettivi 1 e 2 o che rientrano nelle zone che beneficiano del sostegno transitorio (c.d.

    phasing out), nonche' quelle rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam, previo accordo con la Commissione U.E. (c.d. aree depresse "in deroga"); quota C: fino a 28 milioni di euro (pari al 10% della quota residua), per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. legge Obiettivo), non localizzate nelle predette aree depresse; quota D: 84 milioni di euro rappresentano la quota di risorse non riservata dalla legge. Tale importo e' qui espresso in via indicativa, in quanto potra' variare, in aumento o in diminuzione, in relazione all'effettivo utilizzo delle quote riservate. Il legislatore, infatti, introducendo delle soglie percentuali minime o massime e un termine per l'utilizzo della "quota A", ha legittimato l'Istituto ad una gestione dinamica del Fondo, che dovra'...

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