Modifiche al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998 e successive modificazioni, recante: .

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3, comma 1, e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 e successive modificazioni, recante: ´Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59ª; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998 e successive modificazioni, recante: ´Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestitiª; Ritenuta l'opportunita' di rendere tra loro omogenee le condizioni di estinzione anticipata dei mutui della Cassa depositi e prestiti; Su proposta del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Articolo unico

Con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, l'art. 11 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998 e successive modificazioni, recante: ´Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestitiª e' sostituito dal seguente

´Art. 11 estinzione anticipata. - 1. L'estinzione anticipata dei mutui puo' essere disposta dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta dei soggetti mutuatari o pagatori ovvero puo' essere disposta d'ufficio dalla Cassa depositi e prestiti a seguito di revoca per cause ad essa non imputabili, quali l'inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di finanziamento da parte dei soggetti mutuatari o pagatori, o per violazione della disciplina legislativa o regolamentare.

  1. L'estinzione anticipata comporta l'obbligo di corrispondere la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata e, per i prestiti a tasso fisso, un indennizzo, calcolato ai sensi del comma 3, che libera il soggetto mutuatario o pagatore dalle pretese risarcitorie attivabili dalla Cassa depositi e prestiti a termini di legge.

  2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 8, comma 1, lettera b), l'indennizzo, commisurato al capitale erogato, e' pari alla differenza, se positiva, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue e il debito residuo alla data di scadenza del pagamento di cui al comma 6...

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