DECRETO 16 febbraio 1999 - Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento di esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058; Visto il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 19 della legge 8 gennaio 1979, n. 3; Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197; Visto i decreti ministeriali Tesoro del 7 gennaio 1998 e del 17 dicembre 1998; Ritenuta la necessita' di modificare le norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti; Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 26 gennaio 1999; Vista la delibera della commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti in data 10 febbraio 1999; Decreta

Art. 1.

  1. All'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998, dopo le parole "La Cassa" sono aggiunte le parole ", fatta eccezione per i mutui con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari,".

    Art. 2.

  2. L'art. 8 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998 e' sostituito dal seguente

    Tipologie di mutuo 1. La Cassa depositi e prestiti concede i seguenti mutui

    1. mutui a tasso fisso. Sono ammortizzati in un periodo non superiore a venti anni; le rate del piano di ammortamento decorrono dal 1 gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi e sono comprensive di capitale e interesse; b) mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari. Sono ammortizzati in dieci, quindici e venti anni; le rate del piano di ammortamento decorrono dal 1 gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi e sono comprensive di capitale e interesse. Il diritto di estinzione parziale anticipata alla pari puo' essere esercitato in piu' soluzioni, a scadenze biennali contate a far data dall'inizio dell'ammortamento, con preavviso di almeno sei mesi. Nel caso di mutui ammortizzati in quindici anni il diritto non puo' essere esercitato oltre il dodicesimo anno di ammortamento. La quota di mutuo con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari e' stabilita al momento della concessione e non puo' eccedere l'80 per cento dell'ammontare del mutuo. Gli importi massimi rimborsabili in corrispondenza delle scadenze biennali sono pari al debito residuo del piano di...

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