DECRETO LEGISLATIVO 12 febbraio 1948, n. 147 - Nuove disposizioni sul compiti e sul funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali

Coming into Force01 Gennaio 1948
End of Effective Date15 Dicembre 2010
Enactment Date12 Febbraio 1948
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1948/03/23/048U0147/CONSOLIDATED/20101215
Published date23 Marzo 1948
Official Gazette PublicationGU n.69 del 23-03-1948
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri Segretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 gennaio 1948:

Art 1.

Al personale salariato dello Stato, assente dal lavoro per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, spetta, a decorrere dal terzo giorno di assenza, e per non oltre centottanta giorni, compresi i festivi, in ciascun anno solare, una indennita' giornaliera pari alla meta' della retribuzione sulla quale e' dovuto il contributo.

Agli effetti del diritto all'indennita' giornaliera, si considera dovuto a causa di malattia il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza nonche' quello successivo al parto o all'aborto spontaneo o terapeutico sino ad un massimo di sei settimane.

Il trattamento previsto dai precedenti commi sostituisce quello attualmente corrisposto durante le assenze per malattia, gravidanza o puerperio in applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma e del terzo comma dell'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Sulla indennita' giornaliera dovuta ai salariati permanenti e agli incaricati stabili viene applicata la trattenuta in conto Tesoro stabilita dal regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.

Il sussidio previsto per il caso di parto o di aborto dall'art. 35 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, numero 1542, e' soppresso.

Art 1.

Al personale salariato dello Stato, assente dal lavoro per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, spetta, a decorrere dal terzo giorno di assenza, e per non oltre centottanta giorni, compresi i festivi, in ciascun anno solare, una indennita' giornaliera pari alla meta' della retribuzione sulla quale e' dovuto il contributo.

Agli effetti del diritto all'indennita' giornaliera, si considera dovuto a causa di malattia il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza nonche' quello successivo al parto o all'aborto spontaneo o terapeutico sino ad un massimo di sei settimane.

Il trattamento previsto dai precedenti commi sostituisce quello attualmente corrisposto durante le assenze per malattia, gravidanza o puerperio in applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma e del terzo comma dell'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Sulla indennita' giornaliera dovuta ai salariati permanenti e agli incaricati stabili viene applicata la trattenuta in conto Tesoro stabilita dal regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.

Il sussidio previsto per il caso di parto o di aborto dall'art. 35 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, numero 1542, e' soppresso. 2

Art 1.

Al personale salariato dello Stato, assente dal lavoro per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, spetta, a decorrere dal terzo giorno di assenza, e per non oltre centottanta giorni, compresi i festivi, in ciascun anno solare, una indennita' giornaliera pari alla meta' della retribuzione sulla quale e' dovuto il contributo.

Agli effetti del diritto all'indennita' giornaliera, si considera dovuto a causa di malattia il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza nonche' quello successivo al parto o all'aborto spontaneo o terapeutico sino ad un massimo di sei settimane.

Il trattamento previsto dai precedenti commi sostituisce quello attualmente corrisposto durante le assenze per malattia, gravidanza o puerperio in applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma e del terzo comma dell'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Sulla indennita' giornaliera dovuta ai salariati permanenti e agli incaricati stabili viene applicata la trattenuta in conto Tesoro stabilita dal regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.

Il sussidio previsto per il caso di parto o di aborto dall'art. 35 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, numero 1542, e' soppresso. (2) 3

Art 1.

Al personale salariato dello Stato, assente dal lavoro per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, spetta, a decorrere dal terzo giorno di assenza, e per non oltre centottanta giorni, compresi i festivi, in ciascun anno solare, una indennita' giornaliera pari alla meta' della retribuzione sulla quale e' dovuto il contributo.

Agli effetti del diritto all'indennita' giornaliera, si considera dovuto a causa di malattia il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza nonche' quello successivo al parto o all'aborto spontaneo o terapeutico sino ad un massimo di sei settimane.

Il trattamento previsto dai precedenti commi sostituisce quello attualmente corrisposto durante le assenze per malattia, gravidanza o puerperio in applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma e del terzo comma dell'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Sulla indennita' giornaliera dovuta ai salariati permanenti e agli incaricati stabili viene applicata la trattenuta in conto Tesoro stabilita dal regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.

Il sussidio previsto per il caso di parto o di aborto dall'art. 35 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, numero 1542, e' soppresso. (2) (3) 4

Art 1.

Al personale salariato dello Stato, assente dal lavoro per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, spetta, a decorrere dal terzo giorno di assenza, e per non oltre centottanta giorni, compresi i festivi, in ciascun anno solare, una indennita' giornaliera pari alla meta' della retribuzione sulla quale e' dovuto il contributo.

Agli effetti del diritto all'indennita' giornaliera, si considera dovuto a causa di malattia il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza nonche' quello successivo al parto o all'aborto spontaneo o terapeutico sino ad un massimo di sei settimane.

Il trattamento previsto dai precedenti commi sostituisce quello attualmente corrisposto durante le assenze per malattia, gravidanza o puerperio in applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma e del terzo comma dell'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Sulla indennita' giornaliera dovuta ai salariati permanenti e agli incaricati stabili viene applicata la trattenuta in conto Tesoro stabilita dal regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.

Il sussidio previsto per il caso di parto o di aborto dall'art. 35 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, numero 1542, e' soppresso. (2) (3) (4) 5

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