LEGGE 19 gennaio 1942, n. 22 - Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali

Coming into Force27 Febbraio 1942
End of Effective Date15 Dicembre 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1942/02/12/042U0022/CONSOLIDATED/20081222
Published date12 Febbraio 1942
Enactment Date19 Gennaio 1942
Official Gazette PublicationGU n.35 del 12-02-1942
Articoli

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

E' istituito l'Ente nazionale fascista di previdenza assistenza per i dipendenti statali.

L'Ente ha personalita' giuridica di diritto pubblico sede e domicilio legale in Roma.

Art 1.

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))

Art 2.

L'Ente provvede, nei limiti e con le modalita' da stabilirsi nel regolamento per l'applicazione della presente legge, all'assistenza in favore delle categorie di personale indicate nel successivo art. 3, in caso di malattia, di parto o di aborto.

L'assistenza e' dovuta anche per la malattia dei familiari e per il parto o l'aborto della moglie dell'avente diritto.

Per il conseguimento dei fini indicati nei precedenti commi e' assegnato all'Ente un fondo annuo di lire 200 milioni che sara' inscritto per lire 23 milioni sul bilancio dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, per lire 10 milioni sul bilancio dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, per lire 3 milioni sul bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, con corrispondente aumento del contributo all'Azienda stessa a carico dello stato di previsione della spesa, del Minitero dei lavori pubblici, per lire 600.000 sul bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per lire 50.000 sul bilancio della Regia azienda monopolio banane, per lire 20.000 sul bilancio dell'Azienda foreste demaniali e per la quota restante di lire 163.330.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art 2.

((L'Ente provvede, nei limiti e con le modalita' da stabilirsi nel regolamento per l'applicazione della presente legge, all'assistenza in favore delle categorie di personale indicate nel successivo art. 3 in caso di malattia, di parto o di aborto.

L'assistenza e' dovuta per la malattia dei familiari e per il parto o l'aborto della moglie dell'avente diritto.

Si provvede al conseguimento dei fini indicati nei precedenti comma mediante un contributo pari al due per cento dello stipendio, o paga, o salario, o retribuzione o altra analoga competenza comunque denominata e dell'indennita' di carovita e relative quote complementari. Il contributo grava in parti uguali sul personale statale di cui al successivo art. 3 e sulle Amministrazioni dalle quali il personale stesso dipende.

Tale contributo puo' essere variato con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

Le Amministrazioni sono tenute ad eseguire le ritenute delle quote a carico del personale e ad effettuarne il versamento all'Ente)). 2

Art 2.

L'Ente provvede, nei limiti e con le modalita' da stabilirsi nel regolamento per l'applicazione della presente legge, all'assistenza in favore delle categorie di personale indicate nel successivo art. 3 in caso di malattia, di parto o di aborto.

L'assistenza e' dovuta per la malattia dei familiari e per il parto o l'aborto della moglie dell'avente diritto.

Si provvede al conseguimento dei fini indicati nei precedenti comma mediante un contributo pari al due per cento dello stipendio, o paga, o salario, o retribuzione o altra analoga competenza comunque denominata e dell'indennita' di carovita e relative quote complementari. Il contributo grava in parti uguali sul personale statale di cui al successivo art. 3 e sulle Amministrazioni dalle quali il personale stesso dipende.

Tale contributo puo' essere variato con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

Le Amministrazioni sono tenute ad eseguire le ritenute delle quote a carico del personale e ad effettuarne il versamento all'Ente. (2) 6

Art 2.

L'Ente provvede, nei limiti e con le modalita' da stabilirsi nel regolamento per l'applicazione della presente legge, all'assistenza in favore delle categorie di personale indicate nel successivo art. 3 in caso di malattia, di parto o di aborto.

L'assistenza e' dovuta per la malattia dei familiari e per il parto o l'aborto della moglie dell'avente diritto.

Si provvede al conseguimento dei fini indicati nei precedenti comma mediante un contributo pari al due per cento dello stipendio, o paga, o salario, o retribuzione o altra analoga competenza comunque denominata e dell'indennita' di carovita e relative quote complementari. Il contributo grava in parti uguali sul personale statale di cui al successivo art. 3 e sulle Amministrazioni dalle quali il personale stesso dipende.

Tale contributo puo' essere variato con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

Le Amministrazioni sono tenute ad eseguire le ritenute delle quote a carico del personale e ad effettuarne il versamento all'Ente. (2) (6) 5

Art 2.

L'Ente provvede, nei limiti e con le modalita' da stabilirsi nel regolamento per l'applicazione della presente legge, all'assistenza in favore delle categorie di personale indicate nel successivo art. 3 in caso di malattia, di parto o di aborto.

L'assistenza e' dovuta per la malattia dei familiari e per il parto o l'aborto della moglie dell'avente diritto.

Si provvede al conseguimento dei fini indicati nei precedenti comma mediante un contributo pari al due per cento dello stipendio, o paga, o salario, o retribuzione o altra analoga competenza comunque denominata e dell'indennita' di carovita e relative quote complementari. Il contributo grava in parti uguali sul personale statale di cui al successivo art. 3 e sulle Amministrazioni dalle quali il personale stesso dipende.

Tale contributo puo' essere variato con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

Le Amministrazioni sono tenute ad eseguire le ritenute delle quote a carico del personale e ad effettuarne il versamento all'Ente. (2) (6) (5) 9

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