LEGGE 5 gennaio 1994, n. 25 - Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale

Coming into Force17 Aprile 1994
Published date17 Gennaio 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/01/17/094G0037/ORIGINAL
Enactment Date05 Gennaio 1994
Official Gazette PublicationGU n.12 del 17-01-1994
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Provvedimento di accoglimento

  1. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri".

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.

Forma del compromesso

  1. All'articolo 807 del codice di procedura civile, dopo il primo comma e' inserito il seguente:

"La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volonta' delle parti e' espressa per telegrafo o telescrivente".

Art 3.

Clausola compromissoria

  1. L'articolo 808 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 808 (Clausola compromissoria). - Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purche' si tratti di controversie che possono formare oggetto di compromesso. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso ai sensi dell'articolo 807, commi primo e secondo.

Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se cio' sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro purche' cio' avvenga, a pena di nullita', senza pregiudizio della facolta' delle parti di adire l'autorita' giudiziaria. La clausola compromissoria contenuta in contratti o accordi collettivi o in contratti individuali di lavoro e' nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equita' ovvero dichiari il lodo non impugnabile.

La validita' della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria".

Art 4.

Numero e modo di nomina degli arbitri

  1. Il terzo comma dell'articolo 809 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, e' nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810. Qualora manchi l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordino al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810".

Art 5.

Nomina degli arbitri

  1. Il secondo comma dell'articolo 810 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"In mancanza, la parte che ha fatto l'invito puo' chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso e' presentato al presidente del tribunale del luogo in cui e' stato stipulato il compromesso o il contratto al quale si riferisce la clausola compromissoria oppure, se tale luogo e' all'estero, al presidente del tribunale di Roma. Il presidente, sentita, quando occorre, l'altra parte, provvede con ordinanza non impugnabile".

Art 6.

Accettazione e obblighi degli arbitri

  1. L'articolo 813 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 813 (Accettazione e obblighi degli arbitri). - L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e puo' risultare dalla sottoscrizione del compromesso.

Gli arbitri debbono pronunciare il lodo entro il termine stabilito dalle parti o dalla legge; in mancanza, nel caso di annullamento del lodo per questo motivo, sono tenuti al risarcimento dei danni. Sono ugualmente tenuti al risarcimento dei danni se dopo l'accettazione rinunciano all'incarico senza giustificato motivo.

Se le parti non hanno diversamente convenuto, l'arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, puo' essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a cio' incaricato dal compromesso o dalla clausola compromissoria. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di lettera raccomandata all'arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle parti puo' proporre ricorso al presidente del tribunale nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Il presidente, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, ove accerti l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'arbitro e provvede alla sua sostituzione".

Art 7.

Ricusazione degli arbitri

  1. Il secondo comma dell'articolo 815 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"La ricusazione e' proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronunzia con ordinanza non impugnabile sentito l'arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni".

Art 8.

Svolgimento del procedimento

  1. L'articolo 816 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 816 (Svolgimento del procedimento). - Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri nella loro prima riunione.

Le parti possono stabilire nel compromesso, nella clausola compromissoria o con atto scritto separato, purche' anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento.

In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facolta' di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono piu' opportuno.

Essi debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche.

Gli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri a uno di essi.

Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri provvedono con ordinanza non soggetta a deposito e revocabile tranne che nel caso previsto nell'articolo 819".

Art 9.

Eccezione d'incompetenza

  1. Nell'articolo 817 del codice di procedura civile le parole: "la sentenza" sono sostituite dalle parole: "il lodo".

Art 10.

Questioni incidentali

  1. L'articolo 819 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:

"Art. 819 (Questioni incidentali). - Se nel corso del procedimento sorge una questione che per legge non puo' costituire oggetto di giudizio arbitrale, gli arbitri, qualora ritengano che il giudizio ad essi affidato dipende dalla definizione di tale questione, sospendono il procedimento.

Fuori di tali ipotesi gli arbitri decidono tutte le questioni insorte nel giudizio arbitrale.

Nel caso previsto dal primo comma il termine stabilito nell'articolo 820 resta sospeso fino al giorno in cui una delle parti notifichi agli arbitri la sentenza passata in giudicato che ha deciso la causa incidentale; ma se il termine che resta a decorrere ha una durata inferiore a sessanta giorni, e' prorogato di diritto fino a raggiungere i sessanta giorni".

Art 11.

Connessione

  1. Dopo l'articolo 819 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:

"Art. 819-bis (Connessione). - La competenza degli arbitri non e' esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice".

Art 12.

Assunzione delle testimonianze

  1. Dopo l'articolo 819- bis del codice di procedura civile e' inserito il seguente:

"Art...

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