LEGGE 23 febbraio 2001, n. 29 - Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali

Coming into Force03 Marzo 2001
Enactment Date23 Febbraio 2001
Published date02 Marzo 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/03/02/001G0080/CONSOLIDATED/20050131
Official Gazette PublicationGU n.51 del 02-03-2001
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art 1.

Interventi su beni culturali

  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 513, nonche' per la valorizzazione e il potenziamento di musei, e' autorizzata la spesa di lire 27.000 milioni per l'anno 2001, di lire 28.500 milioni per l'anno 2002, nonche' di lire 40.000 milioni per l'anno 2003.

  2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Soprintendenze competenti per territorio.

  3. Gli interventi di cui al presente articolo, nonche' quelli di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 9 dell'articolo 5 della presente legge, possono essere direttamente effettuati dai soggetti proprietari, possessori o detentori dei beni ai quali sono assegnate le relative risorse, sotto la vigilanza della competente Soprintendenza.

Art 2.

Disposizioni in materia di personale

  1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato ad avvalersi del personale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, fino al 31 dicembre 2001, nonche' del personale di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per ulteriori due mesi a decorrere dalla scadenza dei singoli contratti. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 32.500 milioni per l'anno 2001.

Art 3.

Piano per l'arte contemporanea

  1. Al fine di consentire l'incremento del patrimonio pubblico di arte contemporanea, anche mediante acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri, il Ministro per i beni e le attivita' culturali predispone un "Piano per l'arte contemporanea", per la realizzazione del quale, ivi comprese le connesse attivita' propedeutiche e di gestione del medesimo, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2002, la spesa annua di lire 10.000 milioni.

  2. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, dopo le parole:

"attivita' propedeutiche," sono inserite le seguenti: "nonche' per la nomina di un curatore".

Art 4.

Interventi per Genova capitale europea della cultura 2004

  1. Al fine di consentire i primi interventi propedeutici al programma "Genova capitale europea della cultura 2004", e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. L'individuazione degli interventi e' effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, previa intesa con il sindaco di Genova.

Art 5.

Disposizioni in materia di spettacolo e di attivita' e istituzioni culturali

  1. Per il potenziamento delle strutture e del patrimonio delle biblioteche ecclesiastiche e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti beneficiari e le modalita' di erogazione dei contributi.

  2. Per le attivita' istituzionali della Biblioteca Ambrosiana di Milano e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

  3. Per l'esercizio delle attivita' istituzionali del Centro nazionale di studi leopardiani e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici di Napoli, e' autorizzata la spesa, in favore di ciascuno dei due soggetti, di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

  4. A decorrere dall'anno 2002, sono concessi, per lo svolgimento delle rispettive attivita' istituzionali, un contributo annuo di lire 4.000 milioni all'Associazione Reggio Parma Festival, un contributo annuo di lire 1.000 milioni alla Fondazione Festival Pucciniano di Viareggio-Torre del Lago, nonche' un contributo annuo di lire 300 milioni all'Associazione Centro Europeo di Toscolano.

  5. Al fine di contribuire alle spese sostenute dai titolari ed utilizzatori di sale adibite a pubblico spettacolo per le spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli, a decorrere dall'anno 2002, e' autorizzata la spesa complessiva annua di lire 10.000 milioni. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il parere del Comitato per i problemi dello spettacolo, sono definiti i soggetti, i criteri e le modalita' di erogazione della somma di cui al presente comma.

  6. A decorrere dall'anno 2002, e' concesso all'Istituto universitario di architettura di Venezia un contributo annuo di lire 1.000 milioni per le attivita' connesse alla formazione specialistica di soggetti operanti nel campo della produzione teatrale e dello spettacolo dal vivo.

  7. Per favorire la ripresa delle attivita' musicali in attesa della ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari e' concesso, a decorrere dall'anno 2002, un contributo annuo di lire 500 milioni in favore dell'Associazione Amici del Teatro Petruzzelli.

  8. All'articolo 146, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: ",secondo quanto previsto" fino alla fine del comma sono soppresse.

  9. All'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",nonche' per interventi di...

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